Il recente rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo segna un passaggio fondamentale per il futuro della nostra professione: nuove tutele, aggiornamenti normativi e opportunità concrete che incidono direttamente sul lavoro quotidiano degli agenti di commercio.
A tal proposito evidenziamo qui di seguito le principali e più significative novità del testo già in vigore che riguarda esclusivamente il settore commercio:
LE NOVITÀ
Art.1- Definizioni lett. “C”:
-E’ promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1748, co. 1, del Codice Civile..
Art.2 – Contratto a tempo determinato:
-Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente. Ove non risulti per iscritto il rapporto si considera a tempo indeterminato
Art.3 – Le variazioni unilaterali:
-Le variazioni in peggio per l’agente non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi dodici mesi di durata del contratto.
-In caso di variazione di media e di sensibile entità la mandante è obbligata ad inserire nella comunicazione scritta di variazione che intende adottare, l’entità economica della modifica.
-L’agente monomandatario ha anche la ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad operare in regime di plurimandato.
Art.4 – Diritti e doveri delle parti:
-Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante entro e non oltre il termine di 30 giorni da quando ha ricevuto l’ordine, della impossibilità di poterlo evadere totalmente o parzialmente.
-Il preponente deve fornire all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine il preponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.
Art.5 – Provvigioni:
-Il preponente riconoscerà all’agente il diritto alle provvigioni maturate sulle vendite di beni e/o servizi eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all’agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico
Art.10 – Gravidanza e puerperio:
-La facoltà per il padre agente di commercio di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione/affido del figlio/a
Art.13 – Indennità di fine rapporto:
-Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta alla società anche nell’ipotesi di suo scioglimento per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci ed anche nell’ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente totale o conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS o di decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga ricostituita nel termine di cui all’articolo 2272, n. 4), del codice civile.
Le parti richiamano l’opportunità che l’eventuale attivazione della clausola risolutiva espressa si fondi su circostanze oggettivamente dimostrabili da parte della casa mandante
LE MIGLIORIE
Art.1 bis – Definizione base di calcolo imponibile delle Indennità:
-Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto nell’ambito dei singoli istituti contrattuali.
Art.3 – Variazioni unilaterali:
-Si applica quanto previsto dall’art.2 AEC Industria
Art.4 – Diritti e doveri delle parti:
-Il preponente deve fornire all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine il preponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.
Art.7 – Liquidazione delle provvigioni:
-Il preponente deve fornire all’agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese o trimestre le copie delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale.
-Acconto su provvigioni passa dal 50% al 70%
Art.11 – Preavviso (monomandatario):
-5 mesi per i primi 3 anni – 6 mesi dal quarto anno iniziato in poi – 7 mesi dal quinto anno iniziato in poi – 8 mesi dal sesto anno iniziato in poi di durata del contratto
Art.13 capo calcolo della meritocratica: innovazioni
Tabella FIRR
| FIRR IN ESSERE FINO AL 31.12.2025 | FIRR IN ESSERE DAL 1.1.2026 | |||||
| % | 3% + 1% | 1% + 1% | 1% | 3% + 1% | 1% + 1% | 1% |
| M | < 12400,00 euro/anno | > 12400,01 <18600,00 euro/anno | > 18600,01 euro/anno | < 24000,00 euro/anno | > 24000,01 < 36000,00 euro/anno | > 36000,01 euro/anno |
| P | < 6200,00 euro/anno | > 6200,01 < 9300,00 euro/anno | > 9300,01 euro/anno | < 12000,00 euro(anno | > 12000,01< 18000,00 euro/anno | > 18000,01 euro/anno |
Data di sottoscrizione: 4 Giugno 2025 – Data di decorrenza degli effetti AEC (ad eccezione della nuova tabella del FIRR): 1 Luglio 2025 – Data di decorrenza della nuova tabella del FIRR: 1 Gennaio 2026
Ricordiamo che presso le nostre sedi gestiamo la tenuta della contabilità, espletiamo tutte le pratiche presso gli uffici preposti come C.C.I.A.A., Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., E.NA.S.A.R.CO. In particolare la Confesercenti con il sindacato F.I.A.R.C. offre a tutti gli iscritti assistenza contrattuale, consulenza legale, fiscale, previdenziale ecc. e se lo riterrai opportuno siamo a disposizione per un colloquio allo scopo di comunicarti ulteriori informazioni in merito.