Scadenze per gli obblighi di prevenzione incendi per le strutture ricettive

Riepiloghiamo gli obblighi di prevenzione incendi attualmente vigenti per le strutture ricettive e sulle imminenti scadenze fissate dalla normativa (art. 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato da ultimo dall’art. 2, comma 6 bis, del Decreto-legge 27/12/2024, n. 202).

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto dovranno rispettare le seguenti scadenze per gli adempimenti antincendio:

  1. – 31 dicembre 2025: termine per la presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno otto (non più sei) delle prescrizioni indicate come disciplinate dalle specifiche regole tecniche;
  2. – 31 dicembre 2026: termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni antincendio.

Alla luce dell’attuale situazione e dell’attenzione pubblica sul tema della sicurezza antincendio scaturita dai recenti eventi di cronaca, si fa presente che è altamente improbabile che vi saranno ulteriori proroghe dei termini sopra indicati.

I recenti e tragici avvenimenti hanno determinato anche un significativo aumento dell’attività di vigilanza da parte delle autorità competenti.

Tutto ciò considerato, è necessario verificare con tempestività la conformità delle proprie strutture e ad attuare tutti gli interventi necessari a mettersi in regola con le disposizioni normative.

Per ulteriori informazioni, contatta Confesercenti Pistoia al numero: 0573 92771