Modifiche alla disciplina della professione di guida turistica

Approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge di conversione D.L. PNRR: introduzione dell’art. 8, comma 17 bis, recante modifiche alla legge n. 190/2023, che disciplina la professione di guida turistica.

L’approvazione definitiva (entro il 1 maggio)  al Senato per il disegno di legge di conversione che apporta modifiche alla disciplina della professione di guida turistica, entrata in vigore lo scorso 17 dicembre. Le modifiche sono state inserite in seguito alle segnalazioni della Commissione Europea che ha ritenuto il testo della legge in contrasto con i principi comunitari.

Queste in sintesi le novità introdotte:

  • non è più obbligatoria la copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale per l’esercizio della professione di guida turistica
  • In sede di esame, è richiesta la conoscenza di una sola lingua straniera e non più di due
  • Sono stati esonerati dall’obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all’esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
  • Per accedere all’esame di abilitazione non è più richiesto il requisito minimo della laurea triennale, ma è possibile accedere con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.
  • Non sono più richieste le certificazioni della conoscenza delle lingue, d’ora in poi accertate direttamente in sede di esame.
  • Nell’elenco nazionale è inserita l’indicazione dell’adempimento dell’obbligo di aggiornamento da parte della guida turistica, con indicazione dell’ultima data di adempimento di tale obbligo. Tale informazione è soggetta ad aggiornamento.
  • L’integrazione della formazione mediante una misura compensativa, richiesta per il riconoscimento del titolo professionale ottenuto in un altro Paese UE, dello SEE o in Svizzera, viene definita “eventuale”. Pertanto, la misura compensativa sarà applicata soltanto nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione conseguita dal professionista in altro Paese richieda un’integrazione.
  • La durata del tirocinio di ventiquattro mesi viene individuata come durata massima (anziché almeno 24 mesi)
  • La prova attitudinale quale misura compensativa per il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un Paese membro dell’Ue o extra UE è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
  • La dichiarazione preventiva del soggetto che intende svolgere la professione in Italia in regime di libera prestazione di servizi dovrà essere inviata all’atto della prima prestazione e avrà una durata di dodici mesi. A seguito di tale modifica, non è più prevista la presentazione della dichiarazione prima di ogni accesso del soggetto in Italia, rendendo perciò più difficile accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione. Se la dichiarazione è presentata una volta sola al primo accesso, non sarà infatti possibile accertare il numero di ingressi in Italia e la durata delle prestazioni del soggetto in libera prestazione di servizi.
  • Soppresso il riferimento alle misure interdittive all’esercizio della professione da adottare in caso di inadempimento dell’obbligo di aggiornamento, previsto al comma 3 del medesimo art. 7.
  • il divieto di avvalersi, anche mediante l’uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale; il divieto si applica alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario “di servizi turistici”.
  • l’obbligo di indicare il numero di iscrizione nell’elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività si applica “alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici”.

Dopo l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l’attuazione della riforma normativa sarà subordinata alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi del Ministero del turismo che dovrebbero essere emanati dopo la definitiva approvazione delle modifiche alla legge n. 190/2023 entro il prossimo mese di giugno.

 

LA VALUTAZIONE DI FEDERAGIT

Secondo la federazione delle Guide Turistiche di Confesercenti, a seguito delle modifiche, la disciplina della professione di guida turistica risulta snaturata e appaiono più lontani gli obiettivi di professionalizzazione  del settore, di tutela del consumatore e di lotta all’abusivismo. Alcuni importanti aspetti della disciplina della professione di guida turistica, così come delineata dalla legge n. 190/2023, sono stati profondamente modificati.

Pur rammaricandosi del fatto che i risultati del lavoro svolto in collaborazione con gli uffici tecnici del Ministero negli ultimi mesi siano stati in parte disattesi, Federagit ritiene comunque importante per la categoria che la riforma normativa della professione sia portata a termine e resa effettiva con l’emanazione dei provvedimenti attuativi.