Crediti d’imposta nel settore energetico

Con la circolare 24/E/2023, l’agenzia delle Entrate riepiloga le regole di calcolo per i crediti di imposta spettanti per i primi sei mesi di quest’anno e le modalità per il loro utilizzo o per la loro cessione a terzi.

Bonus energia e gas del primo trimestre 2023:

  • 35% di credito d’imposta per le aziende con contatori di potenza pari o superiore a 4,5KW e prezzo medio del IV trimestre 2022 superiore del 30% al prezzo del medesimo trimestre 2019.
  • 45% di credito d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale con prezzo medio del IV trimestre 2022 superiore del 30% al prezzo del medesimo trimestre 2019.

Per le imprese non  costituite al 1° ottobre 2019 il confronto va effettuato verso parametri specifici.

Non è previsto credito per le imprese costituite dopo il 31.12.2022

E’ sempre possibile chiedere il conteggio al fornitore se questo è rimasto lo stesso per i trimestri di raffronto

Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, sono stati istituiti determinati codici tributo.

Per il secondo trimestre 2023 sono previste le seguenti misure :

  • 10% di credito d’imposta per le aziende con contatori di potenza pari o superiore a 4,5KW e prezzo medio del IV trimestre 2022 superiore del 30% al prezzo del medesimo trimestre 2019.
  • 20% di credito d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale con prezzo medio del IV trimestre 2022 superiore del 30% al prezzo del medesimo trimestre 2019.

Anche per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, sono stati istituiti determinati codici tributo.

Per i crediti riguardanti il primo e il secondo trimestre 2023 si ricorda la scadenza del 31 dicembre prossimo per il loro utilizzo in compensazione (scade invece il 30 settembre la possibilità di compensare i crediti residui del terzo e quarto trimestre 2022), con data ultima per operare la cessione, mediante comunicazione telematica, fissata al 18 dicembre 2023.

Si ricorda che questi crediti non possono essere chiesti a rimborso.

Analogamente a quanto già evidenziato nella circolare n. 20/E del 16 giugno 2022 in riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che ha fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.

Diversamente, l’impresa che ha utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione

Per espressa previsione della norma questi crediti:

  • Non sono soggetti a limiti annui
  • Non concorrono alla formazione del reddito
  • Sono cumulabili con altre agevolazioni fino al limite del costo sostenuto

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA 

I crediti d’imposta del primo e del secondo trimestre 2023 sono cedibili dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

I crediti sono cedibili solo per l’intero, e quindi la compensazione parziale in F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

La cessione dei crediti d’imposta relativi al primo e al secondo trimestre 2023 deve essere oggetto di apposita comunicazione (la quale deve essere resa all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 5 aprile e il 18 dicembre 2023, per il primo trimestre 2023, e nel periodo compreso tra il 6 luglio e il 18 dicembre 2023, per il secondo trimestre 2023).

I crediti d’imposta sono fruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

L’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2023 e l’articolo 4, comma 8, del decreto Bollette dispongono per i crediti d’imposta, rispettivamente, del primo e del secondo trimestre 2023, che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.