Caro Bollette. Rinnovati i crediti d’imposta alle aziende per gli acquisti energetici

I bonus energetici sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023

Sono stati confermati, per il secondo trimestre 2023, i crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. L’entità del contributo straordinario, questa volta, è più contenuta, contrariamente a quanto avvenuto per il primo trimestre, relativamente al quale il bonus è stato innalzato al 35% per le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, diverse dalle energivore, e al 45% per tutte le altre, cioè energivore, gasivore e non gasivore .

Le norme stabiliscono che:

  • le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per esse, il credito d’imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • le imprese non gasivore, qualora il prezzo del gas nel primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-gas), abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Spetta loro un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Per l’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in quel periodo, l’incremento del costo va verificato tenendo conto della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la sua produzione, mentre, per determinare il bonus, si considera il prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Pun, cioè del prezzo unico nazionale di riferimento per gli acquisti di energia alla borsa elettrica italiana;

Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella quantificazione del bonus, è previsto che esse, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta. Nei dieci giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Bollette”, l’Arera dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al venditore inadempiente.

I bonus energetici sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, senza essere soggetti agli ordinari limiti in materia di compensazione, ossia quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non incidono sulla determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi. Sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

I crediti possono essere ceduti, solo per intero, a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti “vigilati”, cioè banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In ogni caso, il loro utilizzo, anche da parte dei cessionari, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023.