Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive

Fondo investimenti Toscana – Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive dal 17 giugno 2021

 L’intervento è finalizzato a sostenere le strutture turistico ricettive, di tipo alberghiero o extra-alberghiero professionale, che per effetto dell’epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una paralisi pressochè totale della propria attività, attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad integrazione del calo di fatturato registrato.

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie destinate all’attivazione del presente intervento sono in totale pari ad

8.600.000,00 e sono così suddivise:

  • Euro 4.300.000,00 sono destinati ai soggetti con codice ATECO 55.10.00 e codice ATECO 55.20.51, limitatamente ai soli residence;

ed

  • Euro 4.300.000,00 sono destinati a tutti gli altri soggetti, con possibilità di reimpiego delle risorse non completamente utilizzate da uno dei due raggruppamenti sull’altro.

Destinatari/Beneficiari
Possono presentare domanda Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale, ed aventi tutti i seguenti requisiti:

  • essere operanti nei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco Istat 2007:
    55.10.00 Alberghi;
    55.20.10 Villaggi turistici;
    55.20.20 Ostelli della gioventù;
    55.20.30 Rifugi di montagna;
    55.20.40 Colonie marine e montane;
    55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
    55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
  • appartenere al settore alberghiero o extra-alberghiero professionale, con esclusione di agricampeggio, agriturismo e aree di sosta;
  • essere dotate di Codice Unico Identificativo regionale delle strutture ricettive (codice ISTAT);
  • non avere sospeso l’attività per oltre 9 mesi a far data dal 1 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021; a tal fine sarà richiesto di allegare alla domanda di aiuto copia di almeno una ricevuta di notifica alloggiati alla pubblica sicurezza.

Tipologia ed entità dell’aiuto

L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è determinato come segue:

  • per i soggetti con codice ATECO 55.10.00 e codice ATECO 55.20.51, limitatamente ai soli residence, in base alle fasce di riduzione di fatturato:

– da 100% a 86,00%: 5.000,00 euro;

– da 85,99% a 70,00%: 4.500,00 euro;

– da 69,99% a 55,00%: 3.500,00 euro;

– da 54,99% a 40,00%: 3.000,00 euro;

– da 39,99% a 30,00%: 2.500,00 euro

 

  • per tutti gli altri soggetti appartenenti al settore extra-alberghiero professionale: 2.500,00 euro.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 (in seguito “1° periodo”).

Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 1° periodo, la verifica del suddetto calo di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo; per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l’attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi ma il contributo spettante verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività rispetto ai 12 mesi totali nel periodo di osservazione. In entrambi i casi, qualora l’attività non sia iniziata in coincidenza con l’inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l’1 ed il 15 mentre non sarà computato se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

Per “avvio dell’attività” si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.

Data la natura dell’aiuto (ovvero quella di ristoro per il calo di fatturato/corrispettivi), l’agevolazione concessa non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l’entità del calo di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l’attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l’attività solo per una porzione del 1° periodo, si assumerà invece una stima della perdita di fatturato/corrispettivi dell’intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.

Per informazioni ed assistenza vi invitiamo a contattare i nostri consulenti:

Montecatini Terme – 0572 957233 – 236
Pistoia  – 0573 927740

DECRETO 9730 del 4.6.2021

DECRETO 9730 del 4.6.2021 – allegato 1