La TOSCANA IN ZONA GIALLA. I giorni in cui la Toscana è “ zona gialla” sono il 20,21,22 e 23 dicembre.
· Spostamenti: Divieto dalle 22 alle 5. Sono vietati gli spostamenti tra regioni a partire dal 21 dicembre, compresi quelli per raggiungere le seconde case
· Esercizi Commerciali: Aperti, con facoltà fino alle 21.
· Bar e Ristoranti: Aperti fino alle 18. Consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.
DECRETO NATALE – Limitazioni festività natalizie DL 18 dicembre. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 18 dicembre 2020 n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in vigore dal 19 dicembre. Il provvedimento integra le misure già introdotte dal decreto legge 2/12/2020 n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale, disponendo in particolare:
Limitazioni aggiuntive: Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021: giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, (più precisamente i seguenti giorni 24, 25, 26, 27, 31 Dicembre e 1,2,3, 5 e 6 gennaio): applicazione in tutta Italia delle misure previste dal Dpcm 3 dicembre per le zone rosse.
– Spostamenti: Divieto per tutta la giornata, anche all’interno del proprio comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentite l’attività motoria in prossimità della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale. E’ consentito lo spostamento (max 2 persone) verso altre abitazioni (amici o parenti), una sola volta al giorno ed entro i confini regionali. Sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e persone con disabilità.
Per Capodanno divieto di spostamento dalle ore 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1 Gennaio.
· Esercizi commerciali: Chiusi, ad eccezione di generi alimentari e di prima necessità (vedi l’elenco dettagliato negli allegati n. 23 e n. 24 del DPCM del 3.11.2020), farmacie, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri.
· Bar e Ristoranti: Consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, applicazione in tutta Italia delle misure previste dal Dpcm 3 dicembre per le zone arancioni, e possibilità di spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
– Spostamenti: Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, fatta eccezione per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti nei Comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30 Km (esclusi capoluoghi di provincia). Divieto di spostamento dalle 22 alle 5 anche nel proprio comune.
· Esercizi Commerciali: Aperti, con facoltà fino alle 21.
· Bar e Ristoranti: Consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.
Nei giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, consentiti per una sola volta al giorno, spostamenti (max 2 persone) verso una sola abitazione privata della propria regione, oltre ad eventuali figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale), persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
MISURE DI AIUTO AGGIUNTIVE – Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio”.