Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2000 euro per l’anno 2019 e 4000 euro per il 2020, per ciascun esercente
Fino al 30 settembre, sarà possibile presentare la domanda per la richiesta credito fiscale riservato alle rivendite di giornali e riviste per gli anni 2019 (per quanti non l’hanno ancora fatto) e 2020.
Credito d’imposta che è riconosciuto nella misura massima di 2000 euro per l’anno 2019 e 4000 euro per il 2020 per ciascun esercente.
Come presentare la domanda: la domanda deve essere presentata dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, dal percorso di menù, “Servizi on-line” , “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” , “Credito di imposta edicole”.
A chi è destinato il credito d’imposta:
1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; (codice Ateco attività primario 47.62.10);
2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.( i punti vendita non esclusivi devono avere come codice attività primaria uno dei codici Ateco 47.26 – 47.30 – 56.3 – 47.1 – 47.61 – e come codice secondario il 47.62.10);
3. per il solo anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
4. per il solo anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. (le imprese di distribuzione devono avere il codice Ateco primario 82.99.20)
Calcolo del credito: il credito d’imposta sarà parametrato ai costi sostenuti dal titolare o dalla società, per i locali nei quali si esercita l’attività, nell’anno precedente a quello della domanda di richiesta (es: per il 2019 importi pagati nel 2018); le voci da inserire devono far riferimento a :
1. imposta municipale unica (IMU);
2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP o TOSAP);
4. tassa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).
Per il solo anno 2020, il credito di imposta può essere parametrato agli importi pagati nell’anno precedente per:
1. servizi di fornitura di energia elettrica
2. servizi telefonici e di collegamento a Internet
3. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Per i punti vendita “non esclusivi” tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.