Concessioni per gli ambulanti, si torna finalmente alla durata di 12 anni

Grazie al lavoro della presidenza Anva, il Governo ha modificato l’emendamento che prevedeva il rinnovo per solo 2 anni dei posteggi in scadenza il 31 dicembre 2020.

Grazie al lavoro della presidenza Anva, il Governo ha modificato l’emendamento che prevedeva il rinnovo delle concessioni per solo 2 anni e la loro durata per 10 anni. Il nuovo emendamento, che porta il numero 9, è stato presentato dai relatori al Decreto Rilancio e si concretizza nell’aggiunta di un articolo, il 39 bis, che recupera la durata dodecennale delle concessioni parificando il settore con quelle già rilasciate in base all’intesa e lasciando alle Regioni di stabilire le modalità per il rinnovo al soggetto attualmente titolare sia che la gestisca direttamente o che l’abbia concessa in gestione temporanea ad altro soggetto.

“Ci auguriamo a questo punto che la vicenda rinnovo concessioni sia finalmente arrivata al traguardo – commenta il presidente nazionale Anva Maurizio Innocenti -. La categoria ha bisogno di certezze, certezze del lavoro, dei diritti e della durata della propria attività per  poter innovare ed investire, qualificare i mercati, investire in innovazione e nella preparazione e nella formazione. Ovviamente per il rinnovo deve essere verificata la sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti e l’iscrizione come ditta attiva nei registri camerali”.

Ecco il testo dell’emendamento: “Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente intesa in conferenza unificata 5 luglio 2012, nel rispetto dell’articolo 1 comma 686 lettera b) della legge 30 dicembre 2018 n.145, per la durata di 12 anni e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell’azienda sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.”