Le attività commerciali alle quali è consentito rimanere aperto, sia le precedenti che le nuove introdotte con ultimo DPCM del 10 aprile, devono rispettare le prescrizioni sanitarie citate nell’allegato 5 del DPCM MISURE PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI.
Tenuto conto che la riapertura di alcune attività dal 14 aprile,(Abbigliamento per bambini e neonati, librerie e cartolerie) determina un rischio di aggravio della situazione epidemiologica, se non si adottano idonee procedure, la Regione Toscana ha emanato una ulteriore ordinanza n. 33 del 13 aprile che specifica quanto segue:
1. obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.
2. divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
3. lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
4. l’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
5. l’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
6. per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
7. l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
8. l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
9. l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
10. l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
11. un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
La riapertura è possibile solo se è garantito il rispetto delle suddette misure.
Allegato n. 5 del DPCM del 10 aprile
Ordinanza n. 33 del 13 aprile Regione Toscana