Sospensione per il mutuo prima casa anche per gli autonomi e liberi professionisti e per le rate dei finanziamenti.
Art. 49 – Rafforzamento del Fondo di garanzia per le PMI e aumento degli importi massimi garantiti.
Applicata la percentuale massima di copertura, 80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione, fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura);
E’ esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa;
Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);
Estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;
E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
Ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
La Circolare del Gestore Mediocredito Centrale n.8 2020
Art. 54 – Attuazione del fondo di solidarietà mutui prima casa. Il Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo nel nucleo familiare. In relazione all’emergenza covid-19 si è esteso l’intervento anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19
La disposizione consiste in una moratoria finanziaria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica delia caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Possono beneficiare, facendone richiesta alla banca, solo imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già ottenuto prestiti o linee di credito.
Per questi finanziamenti la misura dispone che: le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese (gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore ed eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente);
il pagamento delle rate di mutui, prestiti, e canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.
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