La normativa non cambia, ma va esposto il cartello per informare la clientela.
Dal 27 settembre 2026 è in vigore, per tutti i venditori di beni di consumo fisici e online, l’obbligo di esporre l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità previsto dalla normativa europea e recepito nell’ordinamento italiano.
Cosa si rischia in caso di mancata esposizione
Per la mancata esposizione dell’avviso non esistono sanzioni specifiche o automatiche. La violazione rientra nella disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del Consumo. L’organo competente per controlli e sanzioni è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Come funzionano le sanzioni
- Nessun automatismo: la semplice dimenticanza non fa scattare una multa fissa. L’AGCM valuta la condotta complessiva del venditore nell’ambito dell’omissione informativa verso il consumatore.
- Poteri dell’AGCM: se accerta una pratica scorretta, l’Autorità può ordinare l’immediata cessazione della condotta, imporre la pubblicazione del provvedimento e applicare sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione.
- Danno reputazionale: oltre alla sanzione economica, il rischio principale per l’azienda è il forte impatto negativo sull’immagine commerciale.
Come essere in regola
L’avviso armonizzato deve rispettare criteri strutturali rigidi e non può essere alterato in alcun modo (colori, caratteri, codice QR).
Negozi fisici
- Deve essere posizionato in modo ben visibile (ad esempio vicino alle casse o all’ingresso).
- Se stampato, le dimensioni minime sono quelle del formato A4.
- Può essere stampato a colori o in bianco e nero.
E-commerce e vendite online
- Deve essere visibile nel percorso d’acquisto, prima che l’utente sia vincolato dal contratto.
- Deve essere mostrato obbligatoriamente a colori.