Contributi INPS: quali importi nel 2026? Definite le aliquote per l’anno in corso

L’Inps , con la circolare n. 14 del 09.02.2026, ha definito le aliquote e gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno in corso.

Le aliquote per il corrente anno sono:

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo I.V.S. dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è stabilito in 18.808,00 euro.

La contribuzione I.V.S. dovuta sul minimale sopraindicato risulta così suddivisa:

 

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Il contributo è dovuto fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 56.224,00

Le aliquote contributive per importo superiore a 56.224,00 euro risultano le seguenti:

SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO (via F24) 

  • 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

 

Per quanto riguarda la gestione separata, si rimanda alla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Le principali aliquote 2026:

  • Collaboratori senza altre coperture e non pensionati 35,03%; Professionisti con P.IVA 26,07%; Pensionati o iscritti ad altre gestioni 24%.

Per i lavoratori autonomi già pensionati ultrasessantacinquenni (art. 59, c. 15, L. 449/1997) riduzione del 50% per – Messaggio Hermes INPS n. 3486/2025

  • Beneficio applicabile anche ai titolari di pensione interamente contributiva, a seguito di Cassazione n. 3270/2025 e Messaggio INPS n. 3486/2025.
  • Platee interessate: artigiani, commercianti, autonomi agricoli. Possibile riesame delle istanze respinte e rimborsi nei limiti di legge.

 

Maggiori informazioni  tramite il patronato EPASA – ITACO nelle sedi di Pistoia e Montecatini