Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori: persone tenute all’adempimento dal 31 ottobre 2025

Facciamo seguito a quanto già comunicato in precedenza per quanto attiene l’obbligo di comunicazione al Registro Imprese della PEC degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria.

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dall’art. 13 c. 3 del DL 159/2025. In sostanza, dal 31.10.2025 la norma stabilisce che l’obbligo della pec è esteso tra le altre cose all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

L’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dall’1.1.2025 in capo a tutti gli amministratori – dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili.

Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA.

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione.

L’obbligo si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Amministratori già iscritti alla data del 31.10.2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all’ufficio del registro delle imprese.

TUTTI GLI AMMINISTRATORI UNICI O AMMINISTRATORI DELEGATI oppure, in mancanza di amministratori delegati, tutti i presidenti di cda privi di amministratori delegati, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31.10.2025 DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025.

Sanzioni

Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

 

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