Polizze catastrofali – Il Senato ha approvato il decreto con le nuove scadenze

Il Senato ha approvato con modifiche la conversione in legge del D.L n. 39/2025, che proroga i termini per la stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali e modifica le soglie dimensionali delle imprese. Il legislatore è intervenuto definendo le PMI:

PMI: meno di 250 persone, fatturato annuo ≤ 50 milioni di EUR OPPURE totale di bilancio annuo ≤ 43 milioni di EUR.

Piccola impresa: meno di 50 persone, fatturato annuo OPPURE totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni di EUR.

Microimpresa: meno di 10 persone, fatturato annuo OPPURE totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni di EUR.

Nuove Scadenze per l’Obbligo Assicurativo

Le scadenze per la stipula delle polizze sono state differite come segue:

  • Medie imprese: 1° ottobre 2025.
  • Piccole e microimprese: 31 dicembre 2025.

Per queste categorie, le conseguenze negative (perdita di contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche) per l’inadempimento scatteranno a partire da queste nuove date.

Grandi Imprese: Per le grandi imprese (definite dalla Direttiva 2023/2775), non è prevista alcuna proroga: l’obbligo di stipula della polizza resta entro il 31 marzo 2025. Tuttavia, le conseguenze dell’inadempimento (perdita di agevolazioni pubbliche) decorreranno solo novanta giorni dopo la scadenza dell’obbligo, ovvero dal 29 giugno 2025. Ciò concede loro un periodo “cuscinetto” per mettersi in regola senza subire immediatamente le sanzioni.

Novità. La legge di conversione ha introdotto diverse modifiche: Valore dei beni da assicurare: Per la determinazione del valore si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o di ripristino del terreno.

Limiti di scoperto/franchigia: I limiti del 15% del danno e i premi proporzionali al rischio non si applicano alle grandi imprese e alle loro società controllate/collegate che stipulano un contratto assicurativo globale per il gruppo.

Controlli anti-speculativi: Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, effettuerà controlli per prevenire speculazioni sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese.

Immobili con abuso edilizio: L’obbligo assicurativo non si applica agli immobili con abuso edilizio o senza autorizzazioni. L’assicuratore è tenuto ad assicurare solo gli immobili con titolo edilizio valido, quelli la cui ultimazione precede l’obbligo di titolo, o quelli oggetto di sanatoria (anche in corso). Per gli immobili non assicurabili in base a questi criteri, non spetta alcun indennizzo o contributo pubblico.

Beni immobili di proprietà di terzi: Se l’imprenditore assicura beni di proprietà di terzi utilizzati per la propria attività e non già coperti, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spetta al proprietario del bene, che è tenuto a usarlo per il ripristino. In caso di inadempimento del proprietario, l’imprenditore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario). L’imprenditore ha un privilegio sui premi pagati e sulle somme per il ripristino dei beni danneggiati. Su quest’ultima previsione, sono attesi chiarimenti interpretativi.

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi a: Confesercenti Pistoia area pratiche amministrative