Pistoia da lunedì 12 aprile torna arancione – ora avanti con le riaperture

BAR E RISTORANTI DEVONO RIAPRIRE

La Toscana, per atto del Ministro della Salute, è in zona arancione da lunedì 12 Aprile. Tutta la Provincia di Pistoia è in zona arancione

Permangono in zona rossa fino alle ore 14 di Sabato 17 Aprile la Città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto parte della Provincia di Pisa ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa, i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa in provincia di Siena.

Riaprono in Provincia di Pistoia attività quali negozi, parrucchieri, estetisti e mercati.

Ma non si può esserecerto soddisfatti per questo primo traguardo.
Occorre continuare a lavorare per garantire quanto prima la riapertura di attività quali Bar, Ristoranti, filiera turismo, fiere, palestre, etc. E’ Indispensabile salvare le imprese ed il commercio tutto. Anche gradualmente e con protocolli precisi, ma si deve con forza perseguire l’obiettivo delle riaperture. Il tutto con una campagna vaccinale che di pari passo sia massiccia e adeguata, così come sostegni immediati e concreti.

 

PROMEMORIA REGOLE ZONA ARANCIONE:

Attività commerciali:

  • Nelle zone Arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
  • Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
    – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
    – dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

    Le attività di commercio al dettaglio bevande (codice ATECO 47.25) possono restare aperti anche dopo le 18.
    Il divieto dopo le ore 18, riguarda soltanto coloro che anno attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
  • La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
  • È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
  • aperti negozi fino alle 22
  • chiusi i centri commerciali nel weekend, nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti al loro interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai
  • aperti parrucchieri e centri estetici
  • chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine
  • aperti i centri sportivi
  • scuola in presenza al 100% per infanzia, elementari e medie. Alle superiori periodi d didattica alternata per minimo il 50& e fino al 75% degli studenti
  • università aperte o chiuse su decisione autonoma del singolo ateneo, a seconda dell’andamento dell’epidemia
  • riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato
  • sospese attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine, anche in bar e tabaccherie.

Spostamenti:

  • In area arancione, è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
  • Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  • A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.