Bonus pubblicità

Nuovo appuntamento con il bonus pubblicità. Il 1° settembre 2020 apre infatti lo sportello straordinario per accedere al credito d’imposta con la disciplina speciale dettata dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, articolo 186). Le nuove regole ampliano la platea dei beneficiari e le categorie di spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2020. L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nella concessione del bonus. Quindi, nessun click day. Il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Nuovi soggetti ammessi a presentare domanda

Secondo il regime speciale previsto dal decreto Rilancio, il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente. Il beneficio spetta quindi in relazione agli investimenti programmati ed effettuati nel 2020: come precisato anche nella circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, condizione invece prevista per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. La modalità di calcolo straordinaria (sul totale degli investimenti pubblicitari del 2020) fa venir meno, per l’anno 2020, anche il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente. Di conseguenza, limitatamente al 2020, il credito d’imposta può essere richiesto anche da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che: – effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019; – nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari; – hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Nuovi gli investimenti ammissibili

La disciplina speciale per il 2020 estende anche l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta, includendovi anche gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (si veda anche la circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate). A seguito di tale previsione, per le domande presentate nella finestra straordinaria, sono ammissibili al credito di imposta le spese per campagne pubblicitarie: – sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; – sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato. Come chiarito nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito: Ai fini del beneficio, gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile. Sono escluse: – le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi; – le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line; – le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa. Tuttavia, secondo quanto specificato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, nel caso di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.

Come si presenta la domanda

La comunicazione di prenotazione del credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La trasmissione può essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020 o direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Credito di imposta “teorico”

Il credito d’imposta richiesto nella domanda di prenotazione è esclusivamente un credito “teorico”.

Esempio
Si supponga che un’impresa nel 2020 effettui investimenti pubblicitari pari a euro 120.000, di cui: – euro 80.000 sulla stampa; – euro 40.000 su radio e TV. Per il regime straordinario valido nel 2020, il credito di imposta richiesto nella domanda di prenotazione sarà pari al 50% dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati. Per il caso in oggetto, il credito di imposta richiesto sarà pari a euro 60.000, di cui: – euro 40.000 (80.000×50%) per gli investimenti pubblicitari sulla stampa; – euro 20.000 (40.000×50%) per gli investimenti pubblicitari su radio e TV.

Il credito d’imposta effettivamente liquidato, infatti, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate; in tal caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

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