Attività dell’agente della riscossione: sospensione dei termini

ATTIVITÀ DELL’AGENTE DALLA RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DEI TERMINI

Le disposizioni, intervenendo sulle attività legate alla riscossione, di fatto modificano:

  • l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 recante misure in materia di sospensione dei termini diversamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • l’art. 152 del D.L. n. 34/2020, recante misure in materia di sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.

Fatta questa breve premessa, sinteticamente, è prevista la sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti individuati originariamente nelle c.d. “zone rosse”) al 30 aprile 2021 (termine precedentemente fissato al 28 febbraio 2021), derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (di cui all’art. 29 del D.L. n.78/2010);
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS (di cui all’art. 30 del D.L. n. 78/2010);
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 16/2012);
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

I suddetti versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, quindi entro il 31 maggio 2021. Al riguardo, si evidenzia che nelle precedenti disposizioni era stato chiarito che in alternativa al saldo in un’unica soluzione, si poteva optare per la richiesta di rateazione degli importi. Stante quanto scritto si ritiene che tale previsione possa essere valida anche in tale ambito. A supporto di tale considerazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già chiarito che in tali fattispecie, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, occorre presentare la domanda entro il termine di pagamento (quindi in questo caso entro il 31 maggio 2021).Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la disposizione prevede inoltre uno slittamento dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento, prevedendo che:

  • durante il periodo di sospensione (ossia dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021);
  • successivamente a tale periodo, fino al 31 dicembre 2021;
  • anche dopo il 31 dicembre 2021, a particolari condizioni dettagliatamente previste dalla norma;

I termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate sono prorogati di 24 mesi.

La stessa norma prevede, poi, la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico/sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Ulteriormente, in tema di:

  • c.d. “rottamazione ter” (di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018);
  • definizione agevolata delle risorse UE (di cui all’art. 5 del D.L. n. 119/2018);
  • c.d. “saldo e stralcio” (di cui all’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018);
  •  riapertura termini per gli istituti della rottamazione ter e del saldo e stralcio (di cui all’art.16-bis del D.L. n.34/2019);

è prevista la possibilità di non perdere i benefici relativi alle disposizioni sopra elencate qualora sia effettuato integralmente il versamento:

  • entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate con scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Al riguardo, la norma specifica che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l’effetto di c.d. “inefficacia della definizione” non si produce e non sono dovuti interessi.

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