Approvate le nuove linee guida per le attività produttive valide dal 1 giugno

Si raccomanda, per la propria attività di competenza, l’osservanza delle norme stabilite dal Ministero della Salute.

Da martedì 1 giugno, negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sarà  di nuovo possibile consumare cibi e bevande anche all’interno dei locali, sia al tavolo che al banco, fino all’orario di chiusura. In zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, nel rispetto degli orari previsti per gli spostamenti, sia all’aperto che al chiuso. Il consumo al tavolo resta consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Queste le novità del decreto riaperture bis, in particolare per quanto riguarda il “timing” delle riaperture:

Art. 1. Limiti orari agli spostamenti

✓ Dal 18 maggio e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto “coprifuoco”) hanno inizio alle ore 23:00, e non più alle 22:00, e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

✓ Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

✓ Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.

✓ Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.  

Art. 2. Attività dei servizi di ristorazione

✓ Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui sopra, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati

Le attività saranno consentite senza limitazione anche per il servizio al banco ed anche oltre le 18:00, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti come previsti dall’art. 1.

Art. 4. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate

Art. 9. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

✓ Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati

✓ Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

✓ Da considerare, come si vedrà, che la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (cioè la certificazione normalmente rilasciata al completamento del prescritto ciclo di vaccinazione) è ora rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

PROTOCOLLI DA SEGUIRE

Tutte le attività dovranno continuare ad osservare linee guida e protocolli: una nuova versione, già disponibile sul sito del Ministero della salute.

Gli uffici della Confesercenti di Pistoia restano a disposizione per ogni chiarimento in merito