Aggiornamento in tema di lotteria dei corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate, alla luce delle ultime novità normative introdotte sul tema dalla Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) e dal D.L. n. 183/2020 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) ha pubblicato la guida  in cui sono illustrati brevemente i passaggi che gli esercenti devono effettuare per poter adempiere correttamente alla lotteria.

 Al riguardo, si evidenzia che:

·         possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (quindi la lotteria è strettamente correlata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi);

·         in merito all’estrazione a sorte di premi legata ai suddetti acquisti di beni e servizi la partecipazione è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici (saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti);

·         conseguentemente, anche l’esercente parteciperà all’estrazione dei premi dedicati (al riguardo sarà importante che l’intero pagamento sia effettuato esclusivamente con modalità “cashless” (senza contanti) e che si acquisisca correttamente il codice lotteria);

·         il D.L. Milleproroghe di fatto ha posticipato di qualche settimana l’avvio della lotteria dei corrispettivi in quanto è stato demandata a un Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate da emanare entro e non oltre il 1 febbraio 2021 la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria, affidando, quindi, a tale documento la definizione della data di avvio;

·         con riguardo al regime sanzionatorio sulla disciplina in questione è previsto che gli esercenti che non accetteranno il “codice lotteria” e non rilasceranno al cliente il documento necessario per partecipare, potranno essere segnalati soltanto a partire dal 1 marzo 2021;

·         nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, ottici, ecc.) o per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini della detrazione o deduzione fiscale, non permettono la partecipazione alla lotteria.

 Gli uffici fiscali della Confesercenti di Pistoia sono a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.