Toscana in zona rossa da domenica 15 novembre

ANCORA UNA VOLTA, A DISTANZA DI POCHI GIORNI, LE IMPRESE SUBISCONO IL CAMBIAMENTO DAL GIALLO AL ROSSO. CI VOGLIONO NERVI D’ACCIAIO PER RESTARE RAZIONALI ANCHE PER MANIFESTARE DOVEROSA VICINANZA AGLI AMMALATI, AI MEDICI ED AGLI INFERMIERI. RESTANO TUTTE LE NOSTRE FORTI INSODDISFAZIONI PER I RITARDI, LA MANCANZA DI VISIONE E DI PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA SIN DALL’ESTATE DA PARTE DEI VARI LIVELLI DI GOVERNO, COME ABBIAMO PIU’ VOLTE DICHIARATO.

CONTINUIAMO A FARE IL NOSTRO DOVERE D’INFORMAZIONE E DI SOSTEGNO AI SOCI E A TUTTE LE IMPRESE.

DISPOSIZIONI IN VIGORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E RICREATIVE

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, la Regione Toscana con decorrenza Domenica 15 Novembre diventa “zona rossa”.

Sarà nostra cura inviarvi nei prossimi giorni le misure di sostegno previste per l’area rossa, alla luce dei Decreti di Ristoro fin qui emanati.

Ecco le disposizioni valide in REGIONE TOSCANA – “ZONA ROSSA” RISCHIO ALTO (oltre quelle di carattere generale già inviatevi in precedenti comunicazioni):

Dalle 22 alle 5 sono consentiti solo spostamenti comprovati da motivi di salute / lavoro / necessità

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale

Sempre consentita la consegna a domicilio

• L’asporto consentito entro le ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade,ospedali, aeroporti

• Attività di strutture ricettive esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni

• Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ALLEGATO 23 del DPCM 3 novembre 2020, svolte sia negli esercizi di vicinato e sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste in generale dal DPCM per il territorio nazionale (art. 1, comma 9, lettera ff del DPCM 3/11/2020)

• Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

• Restano aperte edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai

• Sospese le attività di servizi inerenti alla persona, ad eccezione di quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020

• Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

• Mezzi pubblici con capienza massima al 50%

• Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Sospese palestre, piscine, centri benessere e termali

Sospese attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò anche svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti

Sospesi spettacoli e concerti aperti al pubblico, anche all’aperto, e attività in sale da ballo e discoteche

Vietate feste, cerimonie, convegni e congressi

• Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

Obbligo per gli esercizi commerciali / locali pubblici e aperti al pubblico, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale

ALLEGATO 23 del DPCM 3 novembre 2020

ALLEGATO 24 del DPCM 3 novembre 2020

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