Contributi in favore delle imprese turistico-ricettive ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243

Il decreto in oggetto ha stabilito le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020 a favore delle seguenti categorie del comparto turistico.
In particolare, sono state destinate a favore delle imprese turistico ricettive risorse pari a euro 200.000, a valere sulla somma complessiva di euro 269.760.000,00, facente parte delle risorse del fondo istituito dal citato articolo 182, comma 1, per il sostegno del settore turistico.
La somma è ripartita come segue:
A. fino a 150.000.000 di euro sono attribuiti in via automatica ai soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni (cfr. art. 1, D.L. n. 41/2021).
B. 50.000.000 di euro ripartiti in maniera forfettaria tra i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto in commento superiori a 10.000.000, previa istanza da presentare con le modalità stabilite con successivo Avviso del Ministero del Turismo.

BENEFICIARI
Sono individuati come beneficiari dei contributi in commento le imprese turistico-ricettive, esercenti attività di impresa prevalente, dichiarata – con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate – ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/72, identificata dai seguenti codici ATECO:
– 55.10.00 (alberghi), 55.20.10 (villaggi turistici), 55.20.20 (ostelli della gioventù), 55.20.30 (rifugi di montagna), 55.20.40 (colonie marine e montane), 55.20.51 (affittacamere,CAV, B&B, residence), 55.20.52 (agriturismi), 55.30.00, (campeggi) 55.90.20 (alloggi per studenti e lavoratori) e 96.04.20 (stabilimenti termali).

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE IN MISURA AUTOMATICA ALLE ATTIVITÀ CON FATTURATO FINO A 10.000.000 (LETT. A).

Il contributo spetta in misura forfettaria ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, nel limite massimo di euro 150 milioni.
Le risorse sono ripartite come segue:
a) euro mille per i soggetti con ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto non superiori a centomila euro;
b) euro quattromila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) euro cinquemila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) euro diecimila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) euro centomila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi è gestito dall’Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi. Il pagamento del contributo viene effettuato in automatico tramite accredito sui relativi conti di pagamento, utilizzando i codici IBAN forniti in sede di istanza presentata in base al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Per i soggetti che in sede della predetta istanza hanno chiesto il riconoscimento del contributo sotto forma di credito imposta sarà necessario fornire apposita comunicazione dell’IBAN dove ricevere il contributo.

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PREVIA ISTANZA ALLE
ATTIVITÀ CON FATTURATO SUPERIORE A euro 10.000.000 (LETT. B).
Le risorse pari a euro 50 milioni sono ripartite, in misura forfettaria, tra i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 10 milioni di euro. Il contributo spettante ad ogni soggetto è pari a euro duecento mila. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il Ministero del Turismo pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’avviso recante le disposizioni per le modalità di presentazione delle istanze di contributo