L’articolo 1, commi da 806 a 808, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.
Al fine di stabilire i criteri le disposizioni applicative del credito, è stato approvato dal consiglio dei Ministro il DPCM del 31 maggio 2019.
Il credito di imposta è destinato a:
punti vendita esclusivi, ossia esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
punti vendita non esclusivi, ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
- sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
- indicazione nel registro imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019
Come e quando presentare la domanda
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta per via telematica, utilizzando un’apposita procedura che sarà disponibile sul portalewww.impresainungiorno.gov.it
Calcolo del credito
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.
Per i punti vendita non esclusivi il credito – parametrato alle stesse voci di cui sopra – è altresì commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.
Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).
Riconoscimento del credito
L’elenco dei soggetti con il relativo importo di credito spettante sarà pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore informazione: 0573927740, Michele Merola
Cordiali saluti.
Fenagi Confesercenti