Spesometro estero o esterometro

spesometro estero

L’art. 1, L. 205/2017, introduce, con decorrenza dal 1.1.2019, l’obbligo di emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti residenti in Italia;

tale obbligo non è esteso alle fatture estere UE ed EXTRAUE che potranno ancora essere emesse con le modalità tradizionali (quindi la modalità elettronica è un’opzione).

Per il tracciamento di queste operazioni è stato introdotto un nuovo adempimento detto “SPESOMETRO ESTERO o ESTEROMETRO”.

SOGGETTI OBBLIGATI: tutti gli operatori IVA residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica;

OGGETTO DELL’ADEMPIMENTO: tutte le operazioni con l’estero, sia ATTIVE che PASSIVE, che non siano state inviate all’Agenzia delle Entrate tramite fattura elettronica o che siano documentate da bolletta doganale di importazione e/o esportazione ( su questo punto si attendo istruzioni e chiarimenti);

Costituiscono fatture estere anche le più comuni fatture per beni o servizi acquistati su un portale web italiano ma venduti da una società con sede legale all’estero.

la distinzione è da farsi su:

FATTURAZIONE ATTIVA

  • Tutte le fatture attive emesse nei confronti di soggetti UE e EXTRAUE in formato analogico ( PDF,cartaceo) e che non siano state trasmesse in formato XML all’Agenzia delle Entrate; le fatture fanno parte dello spesometro estero qualsiasi sia il regime IVA applicato, sia relativo alle CESSIONI di MERCE che alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO: con IVA, non art.41, non imp. art.8, fuori campo iva art.7 bis, art. 7/ter e quater, etc…;

FATTURAZIONE PASSIVA

  • Tutte le fatture ricevute da fornitori UE sia per acquisto di merci sia per le prestazioni di servizi;
  • Tutte le fatture ricevute da fornitori EXTRAUE sia per acquisto di merci sia per prestazione di servizi, per le quali non sia stata emessa bolla doganale;

PERIODICITA’: mensile

Trattandosi di un adempimento mensile (salvo proroghe dell’ultimo minuto), la prima scadenza è quella del 28/02/2019 e riguarda tutte le operazioni attive effettuate nel mese di Gennaio 2019 nonché le operazioni passive contabilizzate sempre in tale mese.

La struttura di tale modello riprende quella del modello “Spesometro” che non risulta più in vigore a partire dal 1 gennaio 2019.

L’esterometro sostituisce lo spesometro solo per i dati che riguardano i rapporti  intrattenuti con l’estero;

I dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono presenti in un file in formato XML secondo lo schema e le regole riportate nell’allegato del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018; detto file dovrà contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del cedente/prestatore, dati identificativi dell’acquirente/committente, dati del documento comprovante l’operazione, data di registrazione (per i documenti ricevuti e e relative note di variazione), numero del documento, base imponibile, aliquota iva e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta/non esposta l’iva, la tipologia/natura dell’operazione.

Confesercenti provvede al controllo dei documenti cartacei in possesso del cliente e gestisce il servizio di invio telematico del file  modello “spesometro estero”

La scadenza delle presentazione “esterometro” è, in base alle ultimissime notizie, prorogato al 30 aprile 2019 salvo rinnovi da parte dell’Agenzia delle Entrate