Dal 1 gennaio 2020 – cosa cambia con lo scontrino elettronico e l’invio telematico dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto e assimilati, indipendentemente dal  volume d’affari  realizzato, dovranno adottare i nuovi registratori telematici (per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri) in luogo del sistema di certificazione a mezzo scontrini o ricevute fiscali.

L’obbligo riguarderà anche i soggetti forfettari o nel regime “dei minimi”. In alternativa si può evitare l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi attraverso l’emissione della fattura. 

A seguito delle notevoli difficoltà che moltissime imprese, obbligate dallo scorso 1° luglio , hanno incontrato nell’installazione dei nuovi registratori telematici il Governo ha emanato nel giugno scorso un decreto che prevedeva modifiche alla normativa ed una moratoria per i sei mesi successivi alla partenza dell’obbligo.

Queste le modifiche che sono state introdotte:

Termine trasmissione corrispettivi telematici (articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019)

È stato completamente riscritto il comma 6-ter, articolo 1, D.Lgs 127/2015 eliminando innanzitutto la previsione del D.M. che avrebbe dovuto individuare le zone territoriali esonerate dall’obbligo di adozione dei nuovi Registratori telematici e (in contropartita) è stato elevato a 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (le specifiche parlavano di 5) il termine entro cui trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliere dei dati nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche

 
Moratoria primi 6 mesi di applicazione (articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019)
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di adozione del Registratore telematico, decorrente dal 1° gennaio 2020 le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. 

Nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico. Si ricorda che i servizi telematici per l’invio consentono ai contribuenti di assolvere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate nel periodo transitorio, secondo quanto previsto dal decreto crescita.

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati attraverso i diversi servizi disponibili direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato e le informazioni saranno raccolte nel rispetto delle norme di privacy e riservatezza.

COSA CAMBIA

All’obbligo dello scontrino telematico  sono collegate le  semplificazioni rilevabili anche dalla Relazione illustrativa al D.L. 119/2018, secondo la quale l’introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali)

In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 47/E/2019, ha chiarito che il nuovo obbligo sostituisce, tra l’altro, le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso la ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

PER IL CLIENTE ARRIVA IL “DOCUMENTO COMMERCIALE”

Con il venire meno dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione scontrino fiscale), rimaneva il problema che un’operazione commerciale non deve essere tracciata solo per esigenze fiscali ma, nella maggior parte dei casi, anche da un punto di vista civilistico.

Al fine di rimediare a detta carenza, il D.M. 07.12.2016 ha individuato nel “Documento commerciale” la documentazione alternativa emessa per rappresentare idoneamente, anche ai fini commerciali (es. tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale, …), le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura

Il “documento commerciale”

· è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo

· previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità

· deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1.      data e ora di emissione;

2.      numero progressivo;

3.      ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;

4.      numero di partita Iva dell’emittente;

5.      ubicazione dell’esercizio;

6.      descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

7.      ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Al fine di esplicare gli effetti fiscali, il documento commerciale deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

La gestione dei “resi” e degli “annulli con il registratore telematico

Per quanto riguarda la necessità di gestire i resi, ovvero la restituzione di beni venduti, originariamente certificata da emissione di documento commerciale di vendita, così come per la gestione degli eventuali annullamenti, che possono rendersi necessari in caso di errata emissione di documento commerciale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti. Ha precisato che il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima della emissione del documento commerciale. Ovvero, la memorizzazione elettronica avviene a “chiusura” del documento commerciale, e fintanto che l’operazione non viene confermata si può correggere quanto imputato senza timori.

Una volta che l’operazione viene finalizzata, per lo storno della stessa possono utilizzarsi solo il documento commerciale per reso merce, oppure il documento commerciale per annullo.

Queste due tipologie di scontrino elettronico possono essere definiti “scontrini negativi”, da utilizzare a seconda dei casi specifici (reso oppure storno di documento commerciale emesso errato), avvalendosi delle funzioni del Registratore Telematico in uso.

E’ importante sottolineare che, sia in caso di reso che in caso di annullo, il documento commerciale a rettifica dovrà essere espresso con segno positivo (che concorrerà a diminuire i corrispettivi essendo per sua natura un documento a storno). In pratica, così come nell’emissione di una nota di credito elettronica non si devono indicare gli importi con il segno “meno”, nello stesso modo occorre procedere con il documento commerciale di reso o di annullo.

Altro aspetto molto importante è che il documento di annullo o di reso dovrà citare espressamente l’originario documento commerciale che va a stornare, in tutto o in parte.

Esempio

Quindi, se per esempio in data 1° luglio 2019 è stato emesso documento commerciale n.0002-0003 per la vendita di un prodotto, e tale prodotto viene reso in data 8 luglio, in quest’ultima data verrà generato il Documento Commerciale emesso per Reso Merce del 8/07/2019, numero progressivo del giorno, che riporterà in testata “Documento di riferimento

n. 0002-0003 del 1° luglio 2019”. Per cui la correzione avviene nella data dell’invio del documento emesso per reso o annullo.

La funzione di reso o annullo

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate “per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullo o per reso merce, con riferimento al documento commerciale principale, il Registratore Telematico ne consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio; in caso di ricerca senza successo il Registratore Telematico consente l’inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale”.

L’utilizzo delle apposite funzioni di reso o annullo si riflette nei dati oggetto di trasmissione telematica, poiché il tracciato di invio dei dati prevede che il campo “Ammontare” debba essere valorizzato con i dati riferiti alle sole vendite (al netto dell’IVA), senza sottrarre a tale importo l’ammontare di resi e annulli. Per questi ultimi sono previsti separati campi a loro dedicati, che accoglieranno l’imponibile riferibile a ciascuna delle due diverse fattispecie.

Il campo “Imposta”, invece, sarà uno solo, e conterrà l’IVA relativa agli imponibili al netto dei resi e degli annulli (pertanto, può essere possibile anche un valore negativo, se i resi e/o gli annulli superano in una determinata giornata il valore delle vendite).

In parole più semplici, i dati trasmessi, che si ritroveranno nella sezione Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, saranno:

• Vendite (ricavo pari al totale imponibile dei documenti commerciali emessi);

• Resi (storno di ricavo, pari al totale imponibile dei documenti commerciali di reso emessi);

• Annulli (storno di ricavo, pari totale imponibile dei documenti commerciali di annullamento emessi)

• IVA (Iva risultante dallo scorporo dell’imposta dei corrispettivi, al netto dei resi e degli annulli). 

Tutto questo vale anche nel caso di utilizzo dell’applicazione web Documento Commerciale On Line, che consente di gestire tutte e tre le tipologie di documento commerciale (vendita, reso e annullo), tramite l’interfaccia messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata di ciascun contribuente nella piattaforma Fatture e Corrispettivi. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contattare gli Uffici di Confesercenti Pistoia