PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021
Il testo prevede:
per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure 2 per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino
Protocollo sicurezza Covid-19: come attenersi alla normativa
Regolamento Aziendale Anti Contagio da allegare al D.V.R
Con il DPCM del 11/03/2020 e quale strumento attuativo di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 14/03/2020 così come aggiornato il 24 Aprile 2020 e DL n.33 del 16/05/2020 e DPCM 17/05/2020 e delibere, ordinanze Regione Toscana le imprese – in attività o in attesa di riaprire – dovranno seguire precise regole per la gestione dell’igiene e della sicurezza negli ambienti.
Il nostro sevizio di Sicurezza offre un affiancamento e la gestione delle procedure da parte di personale qualificato da mettere in atto attraverso:
supporto alla ditta del modulo di controllo del protocollo anticontagio obbligatorio da inviare alla Regione Toscana (entro il 31 maggio per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile e che ancora non hanno provveduto, entro 30 giorni dalla data di riapertura per tutte le altre attività)
stesura Regolamento Aziendale Anti Contagio da allegare al Aggiornamento D.V.R personalizzato
invio materiale informativo da affiggere in azienda
supporto tecnico per la risoluzione, l’applicazione e il mantenimento delle condizioni di sicurezza
La sanificazione può essere fatta dal titolare del negozio ed è obbligatoria almeno una volta al giorno, utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc).
Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
Va garantito, per quanto possibile, anche il ricambio di aria e la sanificazione degli impianti di aerazione (pulizia filtri), che altrimenti dovranno rimanere spenti.