NOVITA’ 01.07.2019 Emissione fattura elettronica: regole di trasmissione e applicabilità sanzioni

Termine emissione fattura elettronica: ecco le novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019 per effetto delle modifiche al DPR IVA prevista dal DL n. 119/2018 ed i chiarimenti contenuti nella circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2019.

Emissione fattura elettronica, termine più breve dal 1° luglio 2019: è questo il giorno a partire dal quale si riducono i tempi per la trasmissione al SdI dell’e-fattura, con la conseguente applicazione delle sanzioni in caso di ritardo.

La modifica normativa è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 e le novità più rilevanti si applicheranno dal 1° luglio 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul termine per l’emissione delle fatture elettroniche con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, analizzando cosa cambia anche in merito alle sanzioni in caso di tardivo o omesso invio delle fatture elettroniche al SdI.

Attenzione: la modifica in oggetto ha carattere generalizzato e si riferisce sia alla fattura elettronica sia alla fattura analogica.

Termine emissione fatture elettroniche e analogiche: novità a partire dal prossimo 1° luglio 2019

Con l’articolo 11 del decreto legge 119/2018 è stato modificato il comma 2 dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 nella parte in cui disciplina il termine entro quando emettere una fattura (regola generalizzata e da considerare applicabile sia alle fatture elettroniche che a quelle cartacee).

Dopo il periodo transitorio, a partire dal 1° luglio 2019 la disposizione in oggetto prevede che:

  1. a) tra gli elementi obbligatori della fattura di cui all’articolo 21 viene aggiunta la lettera g) bis in cui indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  2. b) la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 dello stesso d.p.r. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito con la recente circolare n. 14/E, nella quale viene chiarito che la documentazione dell’operazione e quindi l’emissione della fattura elettronica non dovrà avvenire necessariamente entro le ore 24 del medesimo giorno, ma nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

La seconda novità connessa che si applicherà dal 1° luglio 2019 riguarda anche gli elementi obbligatori da indicare in fattura e, per quel che concerne l’indicazione della data da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica bisognerà sempre e comunque indicare la data di effettuazione dell’operazione.

Anche qualora l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Emissione fattura elettronica, nuovi termini dal 1° luglio 2019 e nuove regole da applicare

Come anticipato quindi, a partire dal prossimo 1° luglio 2019 entrano in vigore i nuovi termini per l’emissione della fattura elettronica, anche se occorre considerare tali regole valide anche per la fattura in formato analogico.

La nuova lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 prevede l’indicazione di un nuovo elemento in fattura:

la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

In particolare, occorrerà individuare il momento di effettuazione delle operazioni ove questo sia diverso dalla data di emissione della fattura. Ciò può avvenire in due casi:

  • nuova ipotesi di emissione entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, del d.p.r. 633/1972.

Ovviamente tale problematica non si porrà in caso di emissione della fattura immediata.

Fattura elettronica differita:

In merito alla fattura differita, questa dovrà essere TRASMESSA entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che:

“nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi “il dettaglio delle operazioni” (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella DELLA FINE DEL MESE CUI I DDT SI RIFERISCONO.”

Termine emissione fattura elettronica: dal 1° luglio sanzioni piene (30 settembre per i mensili)

Le novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019 non riguardano solo il termine di emissione delle fatture elettroniche ma anche le sanzioni previste nel caso di invio tardivo.

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6 del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471):

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, il periodo di moratoria sulle sanzioni si applica fino al 30 settembre 2019.

Tra le specifiche indicazioni fornite a più riprese dall’Agenzia delle Entrate vi è il fatto che la moratoria sulle sanzioni non si applica all’omesso versamento IVA così come nel caso di utilizzo di crediti non spettanti ovvero in caso di irregolarità nella tenute e conservazione delle scritture contabili, documenti e registri obbligatori.

Tenuto conto della disciplina normativa quindi:

  • fino al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni è applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’IVA (su base mensile o trimestrale);
  • l’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.

Per esemplificare, se entro il 16 novembre 2019 il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 ridotte al 20 per cento.

La data indicata (16 novembre 2019) corrisponde, peraltro, al termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.

Gli uffici di Confesercenti rimangono a disposizione per le richieste

Di chiarimento,

Ufficio Fiscale – Confesercenti