Imposta di bollo con e-fattura. Le novità 2019

Tutto pronto per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nei primi tre mesi del 2019.

Portale “Fatture e corrispettivi”: pagamento dell’imposta di bollo

 

L’agenzia delle Entrate ha completato il portale “Fatture e Corrispettivi” con la sezione appositamente dedicata al pagamento dell’imposta di bollo secondo i dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdl.
Inoltre, con risoluzione n. 42 del 9 aprile 2019 sono stati istituti i relativi codici tributo.

La messa a punto del sistema permette di visualizzare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA associate al soggetto, in qualità di cedente; inoltre, fa vedere il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell’imposta.
Viene anche reso possibile modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. Pertanto, sarà consentito procedere al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, moltiplicato per l’imposta dovuta per ciascun documento (2 euro).
L’utente potrà, poi, scegliere se effettuare il pagamento mediante addebito su conto corrente bancario (fornendo l’IBAN) o tramite “F24” o “F24EP” (stampando il modello precompilato).

Codici tributo imposta bollo fatture elettroniche

A mezzo di risoluzione 42 del 9 aprile 2019, si è provveduto a creare sei nuovi codici tributo per effettuare i versamenti relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche attraverso i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.
I codici sono:
• “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
• “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
• “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
• “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
• “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
• “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
Il versamento va eseguito il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento: con riferimento al primo trimestre 2019, la scadenza è il 23 aprile 2019, a causa delle Festività Pasquali.
Quindi, il neo codice tributo 2521 deve essere usato solo per le fatture emesse nel primo trimestre, mentre per i successivi trimestri si dovranno utilizzare gli altri codici.
Confesercenti comunica che procederà, per chi utilizza la nostra soluzione di trasmissione fatture elettroniche, a calcolare l’importo e addebitarlo sul conto corrente dell’impresa con valuta alla data di scadenza.
IL SERVIZIO VERRA’ FATTO “SOLO SU RICHIESTA “ A TUTTI COLORO CHE UTILIZZANO GESTIONALI DIVERSI DA ISA.