Coronavirus, il testo del dpcm 11 marzo 2020 sulla chiusura delle attività commerciali

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato le nuove misure del Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.
Sono sospese – secondo quanto riferito dal presidente del Consiglio – le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi i mercati su strada. Chiusi i bar, i pub, i ristoranti. E i servizi di mensa che non garantiscono la distanza interpersonale di un metro. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili.
Restano chiusi fino al 3 aprile – come da precedente decreto – musei, cinema, teatri, scuole e università.

Le eccezioni nel dettaglio riguardano:
le attività di vendita di GENERI ALIMENTARI e di PRIMA NECESSITÀ, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle SOLE predette attività:
– Ipermercati
– Supermercati
– Discount di alimentari
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Farmacie
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le disposizioni che resteranno in vigore fino al 25 marzo 2020, sono più restrittive rispetto a quelle contenute nei precedenti DPCM che smettono di produrre effetti se incompatibili con quelle contenute nel DPCM11.

Scarica il documento integrale con le nuove disposizioni (DPCM-11-marzo-2020) e gli allegati con le categorie merceologiche che potranno continuare regolarmente l’attività.