Le novità del nuovo Decreto in vigore dal 23 marzo

Firmato il dpcm 22 Marzo 2020, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Nel decreto le ultime misure , prescrizioni e obblighi di legge , ivi comprese (vedi allegato 1) tutte le industrie , aziende , imprese , attività e studi professionali a cui è consentita l’apertura e la produzione. 

Si sottolinea che nell’art. 2 del Decreto stabilisce che: “ tali disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020”

Nello stesso decreto anche le limitazioni sugli spostamenti al di fuori dei comuni di residenza ed i provvedimenti del 20 marzo firmati dal Ministro della Salute.

In sostanza, dunque, per le attività di commercio al dettaglio/somministrazione non cambia nulla rispetto alla regole già entrate in vigore l’11 marzo scorso e alle ulteriori restrizioni successivamente disposte dal ministero della Salute (chiuse le attività di somministrazione nelle stazioni di servizio carburanti a esclusione di quelle autostradali, che però devono limitarsi a vendere prodotti per asporto da consumarsi fuori dai locali).

Per le attività per le quali era già stata disposta la chiusura e per le nuove previste in allegato 1, la chiusura stessa è stabilita fino al prossimo 3 Aprile 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Allegato 1