Bonus detrazione 60% affitti commerciali. Interpretazione dell’art. 28 per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio

ANALISI ART. 65 DETRAZIONE 60% AFFITTI COMMERCIALI MARZO 2020

Il decreto “CURA Italia” prevede un bonus fiscale sugli affitti a favore delle imprese commerciali che sono state costrette a interrompere l’attività a séguito dell’entrata in vigore del Dpcm dell’11 marzo; non vale, invece, per le attività alle quali lo stesso decreto consente l’apertura. Per vedere l’elenco delle attività chiuse e aperte si rimanda la analisi al decreto del 11.03.2020

Il bonus si concretizza in una detrazione del 60% del canone di locazione da utilizzare in compensazione con le imposte dovute.

Esso vale non per tutti gli immobili commerciali, ma soltanto per quelli che rientrano nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi) e riguarda – per ora e salvo auspicabili ampliamenti – l’affitto per il mese di marzo.

Per quanto riguarda l’aspetto del recupero, manca il provvedimento del Ministero che istituirà il codice tributo per effettuare la compensazione dell’importo sui pagamenti di imposte e contributi che l’imprenditore dovrà sostenere nel futuro.

L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 28 DL 18/2020 NON PERMETTE, DI RICOMPRENDERE GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO nel novero dei soggetti potenzialmente beneficiari della misura di sostegno al reddito ivi indicata (indennizzo di 600 euro).
E’ noto, infatti, che gli agenti e rappresentanti di commercio sono iscritti contestualmente sia alla gestione AGO (artigiani e commercianti) che a ENASARCO. La norma, se interpretata restrittivamente, potrebbe impedire agli agenti e ai rappresentanti di commercio di accedere a tale prestazione di sostegno al reddito.
Abbiamo chiesto al ministero competente di poter predisporre una nota di chiarimento al riguardo, con lo scopo di estendere l’applicazione del regime di cui all’art. 28 menzionato agli agenti e ai rappresentanti di commercio.