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Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.)
Regolamenti Regionali n 000029 del 04/06/2003
(Boll. n 24 del 11/06/2003, parte Prima , SEZIONE I )
Regolamento di attuazione di cui all`art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per la
disciplina del commercio su aree pubbliche). |
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto
l`art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi` come modificato dall`art. 1
della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l`art. 125 della
Costituzione, cosi` come modificato dall`art. 9 della Legge Costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 "Norme per
la disciplina del commercio su aree pubbliche"; Visto in particolare l`art.
3 della suddetta legge che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle
funzioni in materia di commercio su aree pubbliche; Vista la deliberazione
della Giunta regionale n. 557 del 3 giugno 2003 concernente "Regolamento di
attuazione di cui all`art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per
la disciplina del commercio su aree pubbliche)", acquisiti i pareri del
Comitato Tecnico della Programmazione di cui all`art. 26, comma 3, della L.R.
17 marzo 2000 n. 26, nonche` dei Dipartimenti di cui all`art. 41, comma 3,
della medesima legge regionale n. 26; |
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EMANA
il seguente Regolamento
Indice
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Rilascio dell`autorizzazione
per l`esercizio del commercio in forma itinerante
Articolo 3 - Rilascio dell`autorizzazione
e della concessione decennale di posteggio per l`esercizio del commercio
all`interno di mercati e fiere
Articolo 4 - Assegnazione dei posteggi
fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle
concessioni temporanee
Articolo 5 - Assegnazione dei posteggi
riservati
Articolo 6 - Assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi
Articolo 7 - Modalita` di registrazione
delle presenze
Articolo 8 - Piano comunale
Articolo 9 - Regolamento comunale
Articolo 10 - Criteri per la definizione
delle aree dove e` vietato l`esercizio dell`attivita`
Articolo 11 - Mercati, fiere e fiere
promozionali straordinari per particolari esigenze
Articolo12 - Norma transitoria
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Art. 1 Oggetto
- Il presente regolamento detta le norme di attuazione in materia
di commercio su aree pubbliche ai sensi dell`articolo 3 della legge regionale 4
febbraio 2003 n. 10 ( Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche
), di seguito denominata legge.
- I comuni privi del regolamento di cui all`articolo 9 comma 2
lettera l) della legge regionale 3 marzo 1999, n.9 (Norme in materia di
commercio su aree pubbliche) applicano le disposizioni del presente regolamento
fino all`approvazione del regolamento comunale di cui all`articolo 10 comma 4
della legge.
- Gli altri comuni applicano il presente regolamento per la
disciplina degli aspetti su cui il regolamento comunale, adottato ai sensi
dell`articolo 9 comma 2 lettera l) l.r. 9/1999, necessita di adeguamento per
contrasto con la legge o per darvi attuazione. Tali comuni continuano ad
applicare il regolamento adottato ai sensi dell`articolo 9 l.r. 9/1999 per le
parti conformi alla legge. Il presente regolamento cessa di avere applicazione
dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale di adeguamento.
Indice |
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Art. 2 Rilascio
dell`autorizzazione per l`esercizio del commercio in forma itinerante
- La domanda di rilascio dell`autorizzazione di cui all`articolo
7, comma 2 della legge si intende accolta qualora il comune non comunichi
all`interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata.
L`autorizzazione puo` essere negata solo con un atto motivato del comune,
quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall`articolo 5 della legge.
- Nel caso di cambiamento di residenza del titolare
dell`autorizzazione il comune che ha rilasciato l`autorizzazione stessa
procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell`interessato, a trasmettere la
documentazione relativa al comune di nuova residenza.
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Art. 3 Rilascio
dell`autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l`esercizio
del commercio nei mercati e nelle fiere
- Al fine del rilascio dell`autorizzazione all`esercizio del
commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei
mercati e nelle fiere, di cui all`articolo 7, commi 1 e 6 della legge, il
comune predispone appositi bandi con l`indicazione del numero e delle
caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei
posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
- Il bando contiene :
- l`elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e
le caratteristiche di ciascun posteggio e con l`eventuale specificazione che
trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
- l`elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell`articolo 8
della legge;
- l`eventuale indicazione delle specializzazioni
merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari
relativamente all`intero mercato, l`intera fiera o singoli posteggi ;
- il termine entro il quale il comune redige la graduatoria,
che non puo` comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande.
- Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di
ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della
Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni
successivi.
- La domanda per il rilascio dell`autorizzazione e della
concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere e` presentata al
comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
- Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la
concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le
fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore
anzianita` di presenza maturata dal soggetto richiedente nell`ambito del
mercato o di presenza effettiva nell`ambito della fiera. A parita` di
anzianita` di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il
comune tiene conto dell`anzianita` complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio
dell`attivita` quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a
parita` di condizioni, il comune tiene conto dell`ordine cronologico di
presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
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Art. 4 Assegnazione dei posteggi
fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle
concessioni temporanee
- Al fine dell`assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei
posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di
categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori
iscritte nell`elenco di cui all`articolo 3 della legge regionale 12 gennaio
2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti),
indice appositi bandi dandone idonea pubblicita`.
- Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la
concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera
promozionale, di cui all`articolo 2, comma 7 della legge, nel rispetto dei
criteri di cui all`articolo 3, comma 5 del presente regolamento.
- I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su
aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta percento dei
posteggi da assegnare. Al fine dell`assegnazione il comune formula la
graduatoria sulla base dell`anzianita` maturata dal soggetto richiedente nel
registro delle imprese e a parita` di anzianita` tiene conto dell`ordine
cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
- Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio di
cui all`articolo 7, comma 8 della legge il comune provvede ad indicare i
requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorita` per la
loro assegnazione nonche` i termini per la presentazione delle domande.
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Art. 5 Assegnazione posteggi
riservati
- Il rilascio dell`autorizzazione e della contestuale concessione
decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993
n. 27 ( Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno
dell`imprenditoria giovanile ) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5
febbraio 1992 n. 104 (Legge- quadro per l`assistenza, l`integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale
di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001 n.228 ( Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell`articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 ) e` disciplinata dal comune nel
rispetto dei criteri e delle modalita` di cui all`articolo 3.
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Art. 6 Assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi
- L`assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non
assegnati e` effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del
mercato o della fiera, adottando come criterio di priorita` il piu` alto numero
di presenze, come definite dall`articolo 2, commi 11 e 12 della legge. A
parita` di condizioni si tiene conto di quanto stabilito dal comune.
- L`assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o
non assegnati e` effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi
requisiti e secondo le modalita` di cui al comma 1.
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Art. 7 Modalita` di
registrazione delle presenze
- La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata
dai soggetti incaricati dal comune mediante l`annotazione dei dati anagrafici
dell`operatore nonche` del tipo e dei dati identificativi dell`autorizzazione
di cui e` titolare.
- Qualora l`operatore non svolga l`attivita` di vendita nel
posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
- La registrazione delle presenze nella fiera e` effettuata con
le modalita` di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell`operatore che
svolga l`attivita` di vendita nel posteggio assegnato.
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Art. 8 Piano comunale
- Il piano comunale per l`esercizio del commercio su aree
pubbliche di cui all`articolo 10 della legge contiene:
- l`analisi e la valutazione dei dati e degli elementi sulla
dinamica dei consumi e del sistema distributivo locale, dei flussi turistici e
dell`assetto urbanistico e logistico degli ambiti territoriali interessati ;
- la programmazione di azioni e interventi per la
qualificazione delle aree mercatali, con particolare riguardo ai mercati e alle
fiere di interesse storico e culturale ;
- la programmazione del calendario annuale dei mercati, delle
fiere e delle fiere promozionali ;
- l`individuazione delle aree destinate al commercio su
posteggi in concessione con la specificazione delle differenti tipologie
merceologiche riferite ai mercati e alle fiere esistenti, con i necessari
riferimenti alle rispettive date e periodicita` di svolgimento ;
- l`individuazione di nuovi mercati, nuove fiere e nuove
fiere promozionali ;
- l`individuazione di mercati e fiere da spostare e da
trasferire ;
- l`individuazione dei posteggi fuori mercato;
- l`individuazione delle aree che presentano le necessarie
compatibilita` per il futuro eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree
pubbliche su posteggio;
- l`individuazione delle aree su cui e` vietato l`esercizio
dell`attivita` di commercio itinerante.
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Art. 9 Regolamento comunale
- Il regolamento di cui all`articolo 10, comma 4 della legge
dispone tra l`altro in ordine a:
- la tipologia del mercato, della fiera e della fiera
promozionale ;
- i giorni e l`orario di svolgimento;
- la localizzazione e l`articolazione del mercato, della
fiera, della fiera promozionale o di singoli posteggi sia in relazione
all`eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi
alimentari e non alimentari, sia in riferimento all`eventuale indicazione delle
specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti
particolari ;
- le modalita` di accesso degli operatori e la sistemazione
delle attrezzature di vendita;
- la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- le modalita` di assegnazione e regolazione dei posteggi
riservati ai giovani, ai portatori di handicap e ai produttori agricoli ;
- le modalita` di assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati ;
- le modalita` di trasferimento in altro posteggio
dell`operatore gia` titolare di concessione nell`ambito dello stesso mercato;
- le modalita` di registrazione delle presenze ;
- le modalita` di riassegnazione dei posteggi a seguito di
spostamento, trasferimento e modifica dell`assetto del mercato, dei posteggi
fuori mercato e delle fiere ;
- le modalita` e i criteri per l`assegnazione dei posteggi
delle fiere promozionali riservati ai soggetti iscritti nel registro delle
imprese, ai piccoli imprenditori agricoli, agli artigiani e ai produttori
agricoli non professionali ;
- le modalita`, le limitazioni e i divieti da osservarsi
nell`esercizio dell`attivita` di vendita ;
- le modalita` per la gestione dei mercati, delle fiere e
delle fiere promozionali.
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Art. 10 Criteri per la
definizione delle aree dove e` vietato l`esercizio dell`attivita`
- Per la definizione delle aree dove e` vietato l`esercizio del
commercio itinerante i comuni tengono conto dei seguenti criteri:
- tutela e valorizzazione del patrimonio d`interesse storico,
artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale
dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilita` funzionale o estetica all`arredo urbano;
- incompatibilita` di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilita` rispetto all`erogazione di servizi di
interesse pubblico.
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Art. 11 Mercati, fiere e fiere
promozionali straordinari per particolari esigenze
- Per particolari esigenze il comune puo` autorizzare lo
svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali straordinari, sentite le
organizzazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche e
le associazioni dei consumatori di cui all`articolo 10 comma 1 della legge.
- Le edizioni aggiuntive dei mercati si svolgono con lo stesso
organico senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori
assegnatari di posteggio non sono conteggiate. Sono conteggiate le presenze
degli spuntisti.
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Art. 12 Norma transitoria
- Il comune rilascia l`autorizzazione da esibirsi unitamente alla
concessione decennale per le fiere gia` rilasciata ai sensi dell`articolo 5,
comma 5 della legge regionale 3 marzo 1999 n. 9 (Norme in materia di commercio
su aree pubbliche).
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Il presente Regolamento e` pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 4 giugno 2003
MARTINI |