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Art. 1 (Oggetto e finalita`)
- La presente legge disciplina il commercio su aree
pubbliche e persegue le seguenti finalita`:
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta` di
impresa e la libera circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riferimento
all`informazione, alla possibilita` di approvvigionamento, al servizio di
prossimita`, all`assortimento e alla sicurezza dei prodotti ;
- l`efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete
distributiva, nonche` l`evoluzione dell`offerta, anche al fine del contenimento
dei prezzi;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
- la tutela attiva e l`ammodernamento delle aree
mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e
privati.
- La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli
imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei
propri prodotti ai sensi dell`articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell`articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni
relative alla concessione dei posteggi nonche` per la sostituzione
nell`esercizio dell`attivita` di vendita di cui all`articolo 7, comma 7.
Inizio
Art. 2 (Definizioni)
- Per commercio su aree pubbliche si intendono le
attivita` di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e
bevande effettuate su aree di proprieta` pubblica, comprese quelle del
demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la
disponibilita`.
- Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze,
i canali, comprese quelle di proprieta` privata gravate da servitu` di pubblico
passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico.
- Per piano si intende il piano comunale del commercio su
aree pubbliche di cui all`articolo 10.
- Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree
di cui ai commi 1 e 2, articolato in piu` posteggi, attrezzato o meno e
destinato all`esercizio dell`attivita` commerciale, nei giorni stabiliti dal
piano, per l`offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di
alimenti e bevande; per mercato straordinario si intende l`edizione aggiuntiva
del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli
previsti, senza riassegnazione di posteggi.
- Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si
intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in
concessione agli operatori.
- Per fiera si intende la manifestazione commerciale
caratterizzata dall`afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festivita`.
- Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale
indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche
aree urbane, centri o aree rurali, nonche` attivita` culturali,
economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali
manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all`esercizio del
commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori
individuali o le societa` di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali
manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli
artigiani nonche` ai produttori agricoli non professionali, secondo modalita` e
criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e
delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
- Per autorizzazione all`esercizio itinerante del commercio su
aree pubbliche si intende l`atto rilasciato dal comune di
residenza o dal comune in cui ha sede legale la societa` di persone.
- Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di
posteggio si intende l`atto rilasciato dal comune sede del posteggio che
consente l`utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e
che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
- Per concessione temporanea si intende l`atto comunale che
consente l`utilizzo di un posteggio nell`ambito di altre manifestazioni
commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.
- Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che
l`operatore si e` presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia
potuto o meno svolgere l`attivita` commerciale.
- Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle
volte che l`operatore ha effettivamente esercitato l`attivita` in tale
fiera.
Inizio
Art. 3 (Regolamento di
attuazione)
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento per la
disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree
pubbliche.
- A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere
obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consulta le associazioni di
categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e
quelle dei consumatori iscritte nell`elenco di cui all`articolo 3 della legge
regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei
consumatori e degli utenti).
- Fino all`approvazione del regolamento comunale di cui
all`articolo 10, comma 4 o, se esistente, fino al suo adeguamento alle norme
della presente legge, i comuni applicano le disposizioni del regolamento
regionale.
Regolamento di attuazione
(Pubblicato sul B.U.R.T. il 04/06/2003 )
Inizio
Art. 4 (Qualificazione e
valorizzazione delle attivita` commerciali in aree particolari)
- La Regione, d`intesa con i comuni e sentite le parti sociali,
puo` programmare interventi per la qualificazione e la valorizzazione delle
attivita` commerciali su aree pubbliche
- Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree rurali, montane e insulari nonche` nelle zone periferiche o
degradate delle aree metropolitane e degli altri centri, i comuni
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all`esenzione, per i tributi e
le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita` effettuate su
posteggi situati in comuni o frazioni con popolazione inferiore a tremila
abitanti.
- Per la tutela attiva dei centri storici e delle aree
urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e
aree periferiche, il comune puo` promuovere accordi con gli operatori
che esercitano l`attivita` commerciale nei posteggi dei mercati.
- Il comune, per le finalita` di cui al presente articolo puo`
definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli
posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole
e medie imprese toscane. Il comune puo` altresi` introdurre limitazioni alla
vendita di particolari prodotti.
- Al fine di qualificare l`esercizio dell`attivita` commerciale
il comune puo` affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e
altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalita` definite dal
piano comunale.
Inizio
Art. 5 (Requisiti per l`accesso
all`attivita`)
- Ai sensi della presente legge l`attivita` commerciale su
aree pubbliche puo` essere esercitata con riferimento ai settori
merceologici alimentare e non alimentare.
- Non possono esercitare l`attivita` commerciale, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e` prevista una
pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al
titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o piu` condanne a pena
detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all`inizio
dell`esercizio dell`attivita`, accertate con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517
del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio
degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralita`
pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- Il divieto di esercizio dell`attivita` commerciale, ai sensi
del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e` stata scontata o si sia in altro modo
estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- L`esercizio, in qualsiasi forma, di un`attivita` di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti
di una cerchia determinata di persone, e` consentito a chi e` in possesso di
uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare,
come disciplinato dalle vigenti normative delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell`ultimo quinquennio, l`attivita` di vendita all`ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni
nell`ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l`attivita` nel settore
alimentare, in qualita` di dipendente qualificato addetto alla vendita o
all`amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo
grado dell`imprenditore, in qualita` di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all`Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
- Ove l`attivita` di commercio relativa al settore merceologico
alimentare sia svolta da societa` di persone, il possesso dei requisiti di cui
al comma 4 e` richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra
persona specificamente preposta all`attivita` commerciale ed il possesso dei
requisiti di cui al comma 2 e` richiesto nei confronti di tutti i soci.
Inizio
Art. 6 (Esercizio dell`attivita`)
- Il commercio su aree pubbliche e` soggetto ad
autorizzazione amministrativa ed e` svolto da persone fisiche o societa` di
persone in possesso dei requisiti di cui all`articolo 5.
- L`esercizio del commercio su aree pubbliche dei
prodotti alimentari e` soggetto alle norme che tutelano le esigenze
igienico-sanitarie.
- Il commercio su aree pubbliche puo` essere svolto:
- su posteggi dati in concessione;
- su qualsiasi area purche` in forma itinerante.
- L`esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle
aree demaniali non comunali e` soggetto ad autorizzazione comunale,
previo nulla osta da parte delle competenti autorita` che stabiliscono
modalita` e condizioni per l`utilizzo delle aree predette.
- Nel territorio toscano e` consentito l`esercizio dell`attivita`
di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle regioni
italiane o nei paesi dell`Unione europea di provenienza alle stesse condizioni
previste per gli operatori residenti in Toscana.
Inizio
Art. 7 (Autorizzazione per
l`esercizio dell`attivita` e concessioni di posteggio)
- L`autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel
mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L`autorizzazione
abilita, nell`ambito del territorio regionale anche all`esercizio
dell`attivita` in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi
nonche` alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio
nazionale
- L`autorizzazione per l`esercizio del commercio itinerante su
aree pubbliche e` rilasciata dal comune di residenza del
richiedente o, in caso di societa` di persone, dal comune in cui ha sede legale
la societa`.
L`autorizzazione abilita all`esercizio dell`attivita` in forma
itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del
consumatore nonche` nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di
studio, di cura, di intrattenimento o svago. L`autorizzazione abilita anche
all`esercizio dell`attivita` nelle fiere nonche` nei posteggi dei mercati
occasionalmente liberi nell`ambito del territorio nazionale.
- Ad uno stesso soggetto non puo` essere rilasciata piu` di
un`autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facolta` di subentrare in
autorizzazioni esistenti.
- L`autorizzazione all`esercizio dell`attivita` di vendita sulle
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti
prescritti per l`una e l`altra attivita`.
L`abilitazione alla
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo
autorizzatorio.
- Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la
partecipazione solo di operatori gia` in possesso dell`autorizzazione
all`esercizio del commercio su aree pubbliche
- Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei
mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto
richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello
stesso mercato o fiera.
- In caso di assenza del titolare o dei soci l`esercizio
dell`attivita` e` consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori
familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in
conformita` con gli articoli 46 e seguenti del DLgs 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)
attestante sia la natura del rapporto con l`azienda titolare, sia il possesso
dei requisiti morali e professionali richiesti per l`esercizio dell`attivita`.
Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal
comune per l`attivita` di vigilanza e controllo.
- Il comune puo` prevedere il rilascio di concessioni temporanee
nell`ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
- favorire iniziative tese alla promozione del territorio o
alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- promuovere l`integrazione tra operatori comunitari e
extracomunitari ;
- favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo
sviluppo del commercio equo e solidale;
- valorizzare iniziative di animazione, culturali e
sportive.
Inizio
Art. 8 (Posteggi riservati)
- Al fine di garantire l`accesso all`attivita` commerciale dei
soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la
creazione di nuove imprese a sostegno dell`imprenditoria giovanile) i comuni
possono individuare posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.
- Il comune individua nell`ambito delle aree destinate
all`esercizio delle attivita` commerciali su aree pubbliche posteggi
riservati ai portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l`assistenza, l`integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate)
- I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di
piu` di un`autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso
mercato o fiera. Per l`esercizio dell`attivita` in caso di assenza del
titolare, e` ammessa possibilita` di sostituzione esclusivamente ad un
collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle
condizioni di cui all`articolo 7, comma 7.
- Nei mercati e nelle fiere il comune puo` riservare posteggi
agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalita` delle
produzioni.
Inizio
Art. 9 (Reintestazione
dell`autorizzazione e della concessione di posteggio)
- L`autorizzazione e la concessione di posteggio di cui
all`articolo 7, comma 1, nonche` l`autorizzazione di cui all`articolo 7, comma
2, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di
affidamento in gestione dell`attivita` commerciale ad altro soggetto in
possesso dei requisiti per l`esercizio dell`attivita`.
- La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione
redatta in conformita` alle disposizioni contenute nel DLgs 445/2000 attestante
il possesso dei requisiti previsti, e` presentata al comune, a pena di
decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni
dall`atto di cessione o affidamento in gestione dell`attivita`.
- L`autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono
reintestate, nel caso di morte del titolare, all`erede o agli eredi che ne
facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la maggioranza indicata
nell`articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i
rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una societa` di
persone. In ogni caso l`erede o il rappresentante degli eredi, o i
rappresentati legali della societa`, devono essere in possesso dei requisiti di
cui all`articolo 5. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui
all`articolo 5, comma 4 hanno la facolta` di continuare l`attivita` fino alla
reintestazione dell`autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione
al comune.
- Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non sia in
possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attivita` o non intenda
continuarla, l`erede ha facolta`, entro dodici mesi dalla data del decesso, di
cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La
domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformita` alle
disposizioni contenute nel DLgs 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
previsti, e` presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dall`atto di cessione dell`attivita`.
- La reintestazione dell`autorizzazione e` effettuata dal comune
sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l`autorizzazione e`
reintestata dal comune di residenza dell`operatore subentrante.
- Il reintestatario dell`autorizzazione acquisisce i titoli di
priorita` in termini di presenze maturate dall`autorizzazione del precedente
titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente
possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, ne`
trasferite su autorizzazioni gia` nella disponibilita` dell`operatore.
- Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di
autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a
soggetti portatori di handicap, la reintestazione e` effettuata esclusivamente
a favore di altro soggetto portatore di handicap
Inizio
Art. 10 (Piano e regolamento
comunale per l`esercizio del commercio su aree pubbliche)
- Il comune approva il piano per l`esercizio del commercio su
aree pubbliche che individua le aree destinate all`esercizio
dell`attivita` e le aree in cui l`attivita` e` vietata e definisce
modalita` per lo svolgimento dell`attivita` commerciale in relazione a quanto
previsto dall`articolo 4 della presente legge. Il piano e` approvato sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e
quelle dei consumatori iscritte nell`elenco di cui all`articolo 3 della legge
regionale 12 gennaio 2000 n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori
e degli utenti).
- Il piano comunale ha validita` almeno triennale e puo` essere
aggiornato con le stesse modalita` previste per l`approvazione.
- Al fine di assicurare la conformita` dei piani comunali
approvati prima dell`entrata in vigore del regolamento regionale di cui
all`articolo 3, i comuni provvedono alla eventuale modifica o integrazione
degli stessi.
- Il comune approva il regolamento comunale che, ai sensi
dell`articolo 117, sesto comma, della Costituzione, disciplina l`organizzazione
e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree
pubbliche.
Inizio
Art. 11 (Criteri per
l`individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e
fiere esistenti)
- Ai fini dell`individuazione delle aree da destinarsi a
nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per
l`esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
- delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale;
- delle compatibilita` rispetto alle esigenze di carattere
igienico-sanitario;
- delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei
necessari servizi pubblici.
- Qualora uno o piu` soggetti mettano a disposizione del comune
un`area privata per l`esercizio dell`attivita` di cui all`articolo 6 comma 3
lettera a), essa puo` essere inserita tra le aree destinate
all`esercizio dell`attivita` stessa.
- Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di
categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a
livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell`elenco di cui
all`articolo 3 della LR 1/2000, puo` provvedere allo spostamento di un mercato
o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un
anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi
posteggi, fatta salva la possibilita` di prevedere termini diversi a seguito di
specifici accordi.
- Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e
sicurezza o di igiene e sanita` pubblica, resta salva la facolta` del comune di
trasferire o modificare l`assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere.
Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al
comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
- Ogni area pubblica destinata all`esercizio del commercio su
posteggio e` dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura
proporzionale al numero dei posteggi.
Inizio
Art. 12 (Orari per l`attivita`
commerciale)
- Gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono
definiti dal comune nell`ambito delle normative vigenti.
- E` facolta` del comune armonizzare gli orari delle attivita`
commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attivita` commerciali
sulle aree private in sede fissa.
Inizio
Art. 13 (Osservatorio regionale in
materia di commercio. Modifica dell`articolo 8 della legge regionale 17 maggio
1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114))
Dopo il comma 1 dell`articolo 8 della legge regionale 17 maggio
1999 n. 28, e` aggiunto il seguente :
- bis). Nell`ambito dell`Osservatorio regionale e` istituito uno
specifico sistema di monitoraggio delle attivita` commerciali su aree
pubbliche.
Inizio
Art. 14 (Decadenza
dell`autorizzazione)
- L`autorizzazione nonche` l`eventuale concessione nel mercato e
nella fiera decadono nel caso in cui l`operatore non risulti in possesso dei
requisiti di cui all`articolo 5.
- L`autorizzazione e la concessione nel mercato decadono
altresi` nei casi in cui l`operatore:
- non inizi l`attivita` entro sei mesi dalla data
dell`avvenuto rilascio, fatta salva la facolta` del comune di concedere una
proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessita`;
- non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un
terzo del periodo di operativita` del mercato ove questo sia inferiore all`anno
solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di
sospensione dell`attivita` per malattia, servizio militare, gravidanza e
puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall`inizio del periodo cui
si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza
dell`autorizzazione non opera qualora l`attivita` sia sospesa per un periodo
massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l`attivita`
sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto
dall`articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l`assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e
dell`articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita`
e della paternita`, a norma dell`articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53)
- non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di
cui all`articolo 9, comma 2.
- L`autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel
caso in cui l`operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni
superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di
sospensione dell`attivita` da parte di ditta individuale per malattia, servizio
militare, gravidanza e puerperio, in conformita` alle disposizioni di cui al
comma 2, lettera b).
- Nelle fiere di durata fino a due giorni e` obbligatoria la
presenza per l`intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore e` da
ritenersi assente l`operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo
inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera
Inizio
Art. 15 (Sanzioni)
- Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche
senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio e` punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000
e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- In caso di assenza del titolare, l`esercizio del commercio su
aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore
familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all`articolo 5, e` punito
con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro
1.500. Tale sanzione e` irrogata al titolare dell`autorizzazione.
- Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune
per l`esercizio del commercio su aree pubbliche, e` punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro
1.500.
- In caso di particolare gravita` o di recidiva, puo` essere
disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell`attivita` di vendita
per un periodo da dieci a venti giorni di attivita`. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di
dodici mesi; la recidiva non opera se e` stato provveduto al pagamento della
sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno
rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
- Nel caso in cui l`operatore, nel periodo di cinque anni a
decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza
volta, puo` essere disposta la revoca dell`autorizzazione.
- Per quanto riguarda le procedure relative all`accertamento ed
all`irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative) e successive modificazioni.
Inizio
Art. 16 (Norme transitorie e
finali)
- L`autorizzazione di tipo itinerante gia` rilasciata dai comuni
toscani ai soggetti non residenti in Toscana precedentemente all`entrata in
vigore della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio
su aree pubbliche) e` convertita di diritto nell`autorizzazione di cui
all`articolo 7, comma 2. Gli ulteriori adempimenti amministrativi sono di
competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l`autorizzazione, qualora
non vi provveda il comune di residenza dell`operatore.
Parimenti i comuni
toscani provvedono alla conversione nonche` agli ulteriori adempimenti
amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in
Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di
cui all`articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di
commercio su aree pubbliche);
- legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (Legge regionale 3
marzo 1999, n. 9 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
Modifiche)
- Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio
della Regione Toscana il titolo secondo limitatamente al possesso dei requisiti
del commercio sulle aree pubbliche, e il titolo decimo, del DLgs
114/1998 salvo quanto disposto dall`articolo 30, comma 5 del medesimo decreto
legislativo.
- Ai fini dell`assegnazione del posteggio per l`esercizio
dell`attivita`, in via transitoria, il comune puo` consentire il cumulo delle
presenze riferite ad uno stesso mercato, gia` possedute o acquisite con altre
autorizzazioni di qualsiasi tipologia, all`entrata in vigore della presente
legge.
Tale cumulo, ove consentito, puo` essere richiesto fino al primo
avviso pubblico di MARTINI
Inizio
La presente legge e` stata
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 gennaio 2003. |