Notizie dal Patronato Itaco

LA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

LA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

SUPPLEMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA PENSIONE


L’indennità una tantum ai superstiti

Alla morte di un assicurato la pensione viene attribuita ai superstiti a condizione che risultino perfezionati i requisiti assicurativi e contributivi previsti per il trattamento di invalidità o quelli vigenti al 1992 per la pensione di vecchiaia e cioè: 15 anni di contributi obbligatori, volontari o figurativi oppure 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso.

Purtroppo può accadere che il defunto non potesse far valere i requisiti appena descritti. In questo caso esistono due trattamenti che hanno la stessa natura, ma che richiedono condizioni leggermente diverse.

L’INDENNITA’ PER MORTE: solo nel sistema retributivo

Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione indiretta nel sistema retributivo, per il mancato perfezionamento dei requisiti richiesti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori, studenti o inabili, spetta un’indennità una tantum determinata in proporzione all’entità dei contributi versati a favore del defunto. E’ necessario però che nei cinque anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione. L’importo dell’indennità non può essere inferiore a 22,31 euro né superiore a 66,93 euro. Com’è intuibile, la prestazione è di ben scarso interesse.

L’INDENNITA’ UNA TANTUM AI SUPERSTITI: solo nel sistema contributivo

Istituita dalla legge 335/95, l’indennità una tantum, spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo. Il decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. dell’11 febbraio 2003, stabilisce finalmente le modalità e i termini per il conseguimento dell’indennità una tantum.

  1. I REQUISITI
    L’indennità è distribuita ai superstiti in base alle percentuali di reversibilità, purchè:
  2. L’IMPORTO
    E’ pari all’ammontare mensile dell’assegno sociale, vigente alla data di morte dell’assicurato ( per l’anno 2003, euro 358,99), moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditate a favore dell’assicurato stesso (per i periodi inferiori all’anno l’indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione).

IL PATRONATO ITACO

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LA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nella precedente comunicazione abbiamo visto cos'è un supplemento o una ricostruzione di pensione e le variazioni economiche che queste prestazioni portano sulla pensione stessa.

Con questa nuova comunicazione il nostro patronato ITACO vuole affrontare le ricostruzione della pensione con l'ormai famoso accredito dei periodi di matenità avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro.
Fino ad oggi erano considerati periodi utili per la pensione i 5 mesi a cavallo della nascita del bambino in presenza di un rapporto di lavoro.
Ora, invece, anche se la maternità è intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro, sono da considerare utili per la pensione i periodi , pari appunto a 5 mesi, corrispondenti all'astensione obbligatoria.

Questa noma vale anche per chi è già in pensione. Chi è infatti titolare di pensione ha diritto a rchiedere il ricalcolo ed ad ottenere gli arretrati almeno da Aprile 2001
Il riconoscimento di questi periodi è gratuito e può essere ottenuto a queste condizioni :

  1. che la madre possa far valere almeno 5 anni di contributi per lavoro dipendente.
  2. per le collaboratrici familiari e le lavoranti a domicilio i periodi di maternità devono collocarsi dopo il 1971.
  3. l' interessata, che ha lavorato alle dipendenze di terzi in qualsiasi altro settore, i periodi di maternità sono sempre utili per la pensione.
  4. che la matenità da accreditare si collochi in un periodo vuoto daqualsiasi contribuzione.

L' interessata venga al più presto nei nostri uffici portando il libretto di pensione, un documento di ricoscimento e tenedo bene a mente la data di nascita dei figli.

Importante :

L' INPS accredita questo periodo di matenià al di fuori del rapporto di lavoro, pari a 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto) solo s l'interessata può far valere, nell'arco della sua vita lavorativa, almeno 5 anni dilavoro dipendente. E', pertanto, facile capire che per le madri che possono far valere solo lavoro autonomo ( commercianti, artigiani, coltivatori diretti / coloni mezzadri, parasubordinati ) non hanno diritto a questo accredito figurativo.
Il patronato ITACO ritiene questa norma illegittima e, tramite il nostro legale, si sta attivando per il riconoscimento della incostituzionalità della stessa.
Invitiamo tutte le interessate a passare dai nostri uffici per iniziare tale procedura.

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SUPPLEMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA PENSIONE

L'assicurato che, dopo la liquidazione della pensione, possa far valere periodi di contribuzione in aggiunta a quella già accreditata ha diritto a chiedere:

  1. la ricostruzione della pensione se i periodi contributivi risultano anteriori alla decorrenza della pensione. E' la situazione che si verifica noemalmente nei casi di tardiva regolarizzazione contributiva di periodi pregressi o di riconscimenti successivi di contributi figurativi o da riscatto.
  2. il supplemento di pensione se i periodi contributivi risultano successivi alla decorrenza della pensione stessa.

La ricostruzione può essere chiesta in qualsiasi momento e dà luogo al ricalcolo della pensione che viene liquidata nel nuovo importo conservando l'originaria decorrenza. Se a seguito del ricalcolo la pensione risulta aumentata, l'interessato viene a percepire gli arretrati dalla data di decorrenza originaria della pensione a quella dell'avvenuta ricostruzione.
Il supplemento può essere chiesto dopo 5 anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento. In deroga a questo termine e per una sola volta, il supplemento può essere chiesto dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purchè il pensionato abbia già compiuto il 60° anno se donna, il 65° se uomo. Tale supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il patronato ITACO invita tutti gli associati, titolari di pensione, apassare nei nostri uffici per rimettere l'eventuale domanda.

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