LA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
LA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
SUPPLEMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA PENSIONE
Lindennità una tantum ai superstiti
Alla morte di un assicurato la pensione viene attribuita ai superstiti a condizione che risultino perfezionati i requisiti assicurativi e contributivi previsti per il trattamento di invalidità o quelli vigenti al 1992 per la pensione di vecchiaia e cioè: 15 anni di contributi obbligatori, volontari o figurativi oppure 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso.
Purtroppo può accadere che il defunto non potesse far valere i requisiti appena descritti. In questo caso esistono due trattamenti che hanno la stessa natura, ma che richiedono condizioni leggermente diverse.
LINDENNITA PER MORTE: solo nel sistema retributivo
Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione indiretta nel sistema retributivo, per il mancato perfezionamento dei requisiti richiesti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori, studenti o inabili, spetta unindennità una tantum determinata in proporzione allentità dei contributi versati a favore del defunto. E necessario però che nei cinque anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione. Limporto dellindennità non può essere inferiore a 22,31 euro né superiore a 66,93 euro. Comè intuibile, la prestazione è di ben scarso interesse.
LINDENNITA UNA TANTUM AI SUPERSTITI: solo nel sistema contributivo
Istituita dalla legge 335/95, lindennità una tantum, spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo. Il decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. dell11 febbraio 2003, stabilisce finalmente le modalità e i termini per il conseguimento dellindennità una tantum.
IL PATRONATO ITACO
LA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Nella precedente comunicazione abbiamo visto cos'è un supplemento o una ricostruzione di pensione e le variazioni economiche che queste prestazioni portano sulla pensione stessa.
Con questa nuova comunicazione il nostro patronato ITACO vuole
affrontare le ricostruzione della pensione con l'ormai famoso accredito dei
periodi di matenità avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro.
Fino
ad oggi erano considerati periodi utili per la pensione i 5 mesi a cavallo
della nascita del bambino in presenza di un rapporto di lavoro.
Ora, invece,
anche se la maternità è intervenuta al di fuori del rapporto di
lavoro, sono da considerare utili per la pensione i periodi , pari appunto a 5
mesi, corrispondenti all'astensione obbligatoria.
Questa noma vale anche per chi è già in
pensione. Chi è infatti titolare di pensione ha diritto a
rchiedere il ricalcolo ed ad ottenere gli arretrati almeno da Aprile
2001
Il riconoscimento di questi periodi è gratuito e può
essere ottenuto a queste condizioni :
L' interessata venga al più presto nei nostri uffici portando il libretto di pensione, un documento di ricoscimento e tenedo bene a mente la data di nascita dei figli.
Importante :
L'
INPS accredita questo periodo di matenià al di fuori del rapporto di
lavoro, pari a 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto) solo
s l'interessata può far valere, nell'arco della sua vita lavorativa,
almeno 5 anni dilavoro dipendente. E', pertanto, facile capire che per le madri
che possono far valere solo lavoro autonomo ( commercianti,
artigiani, coltivatori diretti / coloni mezzadri, parasubordinati ) non hanno
diritto a questo accredito figurativo.
Il patronato ITACO ritiene
questa norma illegittima e, tramite il nostro legale, si sta attivando per il
riconoscimento della incostituzionalità della stessa.
Invitiamo tutte
le interessate a passare dai nostri uffici per iniziare tale procedura.
SUPPLEMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA PENSIONE
L'assicurato che, dopo la liquidazione della pensione, possa far valere periodi di contribuzione in aggiunta a quella già accreditata ha diritto a chiedere:
La ricostruzione può essere chiesta in qualsiasi momento e
dà luogo al ricalcolo della pensione che viene liquidata nel nuovo
importo conservando l'originaria decorrenza. Se a seguito del ricalcolo la
pensione risulta aumentata, l'interessato viene a percepire gli arretrati dalla
data di decorrenza originaria della pensione a quella dell'avvenuta
ricostruzione.
Il supplemento può essere chiesto dopo 5 anni dalla
liquidazione della pensione o del precedente supplemento. In deroga a questo
termine e per una sola volta, il supplemento può essere chiesto
dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento,
purchè il pensionato abbia già compiuto il 60° anno se donna,
il 65° se uomo. Tale supplemento decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda.
Il patronato ITACO
invita tutti gli associati, titolari di pensione, apassare nei nostri uffici
per rimettere l'eventuale domanda.