
Il Tar Lazio
(sezione terza-ter) con la sentenza 6068, depositata il 1 agosto scorso, ha
annullato la parte della circolare, emanata dal ministro della salute il 17
dicembre 2004, che obbligava i gestori dei locali pubblici o i datori di lavoro
(o i dipendenti loro delegati) a far rispettare il divieto di fumo, pena una
multa da 220 a 2.200 euro, oltre ad una sospensione o una revoca della licenza.
Essi, infatti, dovevano richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto di
fumo e segnalare, in caso di inottemperanza, il comportamento dei trasgressori
ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il
conseguente verbale. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, con la
suddetta circolare, veniva imposto un dovere di vigilanza a fini pubblici a
soggetti privati, sfornito di base legale e per ciò illegittimo.
Inoltre, sempre secondo il Tar, una circolare ministeriale non può
imporre prestazioni personali o patrimoniali (essa deve infatti limitarsi ad
interpretare) ma esse possono essere imposte, per la soddisfazione di interessi
pubblici, solamente ope legis. L'atto ministeriale, di natura amministrativa,
non può essere equiparato alla legge, né a un decreto legislativo
o a un decreto legge. Alla legge, dunque, compete indicare il soggetto pubblico
abilitato ad imporre la prestazione, nonché a fissare i limiti
dell'imposizione (soggetto e oggetto della prestazione imposta). Ne deriva che
occorreva una previsione legislativa per imporre i doveri di vigilanza ai fini
pubblici nei confronti di soggetti che esercitano la propria libertà di
iniziativa economica privata nell'ambito di locali aperti al pubblico e che
vengono, per effetto delle contestate prescrizioni, ad essere trasformati in
incaricati di una pubblica funzione, o pubblico servizio. In base alle suddette
considerazioni, da questo momento, dunque, i gestori e i datori di lavoro non
sono più tenuti a segnalare le infrazioni alle autorità
competenti con il rischio di una multa in caso di inosservanza, ma devono
limitarsi ad esporre in modo visibile il cartello con il divieto di fumo nei
locali e con l'indicazione della sanzione in caso di trasgressione. Infatti, a
giudizio del Tar, l'unico dovere per i conduttori di locali o per i datori di
lavoro è quello di affiggere i cartelli, previsto dall'articolo 2 della
legge 584 del 75. .