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Norme sul pagamento degli assegni |
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Il pagamento tramite assegno bancario è diventato più sicure grazie alla Centrale di Allarme Interbancaria, istituita per elevare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione dell'assegno escludendo dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.
Rimandando ai chiarimenti più sotto riportati, desideriamo attirare l' attenzione sul fatto che nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, sia essa telematica o materiale, il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo (in qualunque momento tale pagamento avvenga e quand'anche idoneo ad evitare il protesto) non è sufficiente ad evitare l'iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri previsti dalla legge n. 386/1990 e successive modifiche e integrazioni.
A maggiore chiarimento, si riporta la seguente informativa riguardante alcuni aspetti dell'applicazione della 'Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari' (legge 15 dicembre 1990, n. 386; D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero Giustizia n. 458 dei 7 novembre 2001; Regolamento della Banca d'Italia dei 29 gennaio 2002 e successive modifiche nonché i successivi chiarimenti interpretativi forniti da tale Organo in materia) . Secondo quanto previsto dalle disposizioni, nel caso di emissione di assegni senza provvista l'illecito si perfeziona al momento della presentazione al pagamento dell'assegno effettuata in tempo utile e cioè entro i termini di legge; la presentazione al pagamento può essere telematica - check truncation - per assegni fino a 3.000, oppure materiale - in stanza di compensazione - per assegni di importo oltre 3.000. . Da quando si perfeziona l'illecito, solo dando prova del pagamento tardivo nei termini e con le modalità fissati dalla legge, il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI); il pagamento tardivo, per essere completo in termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell' importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (c.d. oneri accessori). . Qualora all'atto della presentazione telematica dell'assegno nel conto non risultino fondi sufficienti, la banca provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento con appropriata motivazione, chiedendo l'invio materiale dell'assegno. A ricezione dell'assegno, svolti i controlli di regolarità, la banca deve confermare la precedente comunicazione di impagato e verificare la situazione del conto, così procedendo: .
Modalità del tutto analoghe a quelle sopra descritte ai punti 1 e 2 vengono seguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato materialmente presso una stanza di compensazione. |