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| Via Galvani 17 ang. Via fermi
Zona S. Agostino Pistoia Tel. 0573/934492 Fax 0573/934494 e-mail :confpistoia@confesercenti.pistoia.it |
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Pistoia 18 febbaraio 2003
| Oggetto: Etichettatura Ortofrutta | Schema
etichettatura![]() |
Con la presente siamo a comunicare che l'obbligo dell'etichettatura consiste nell'esporre su tutti i prodotti dell'ortofrutta, oltre al PREZZO, un'etichetta riportante la denominazione e varietà del prodotto (es. mela, pera ,radicchio),l'origine (indicazione dello Stato d'origine;per i prodotti italiani si può indicare inoltre la zona di produzione) la categoria (extra, 1 qualità, 2 qualità).Tale obbligo si intende assolto quando il prodotto viene venduto nell'imballaggio originale riportante sulla confezione/cassetta il luogo di produzione ,la denominazione del prodotto la categoria, la calibratura. Ove queste indicazioni mancassero dalla confezione il dettagliante è tenuto a indicare su apposite etichette/lavagnette le indicazioni riportate.
Le norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli
Il Regolamento CE 2200/96, all'art.2, prevede, che i prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme ( ). Fino al momento dell'adozione di nuove norme continuano ad applicarsi le norme definite a norma dell'articolo 2 del Regolamento CEE n.1035/72.
L'art.3 del Regolamento 2200 stabilisce poi che il detentore dei prodotti per i quali sono adottate delle norme può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno della Comunità soltanto se sono conformi a dette norme. Egli è responsabile dell'osservanza di tale conformità.
Indicazioni obbligatorie nella fase di commercio al dettaglio
Ai sensi dell'art.6 del Reg. n.2200, nella fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile.
Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati a norma della Direttiva 79/112/CEE è indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme.
Tuttavia, per i prodotti venduti abitualmente al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, se tale numero è indicato sull'etichettatura.
I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio, purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni relative:
Le norme di commercializzazione relative ad ogni prodotto forniscono altresì le indicazioni relative alla presentazione (Omogeneità, condizionamento, ecc.), nonché quelle concernenti le indicazioni esterne agli imballaggi (semprechè la merce sia commercializzata imballata).
Sanzioni applicabili
Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 1 febbraio 2000, n.57, chiunque violasse le norme comuni di qualità (di commercializzazione) di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 30.000.000, a seconda della gravità dell'infrazione e del valore commerciale del prodotto.
Abrogato ora il D.Lgs. n.57, le cui norme sono sostituite a far data dal 15 febbraio 2003 da quelle del D.Lgs. n.306/02, le sanzioni per la violazione delle stesse norme (art.4 del decreto) sono semplicemente convertite in euro (da 550 a 15.500).
Si consideri, infine, che chiunque violi le disposizioni in materia di controlli di cui all'art.9, par.3, del Reg. CE 1148/2001 è soggetto alla sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Detta norma stabilisce che, qualora da un controllo emerga che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente Organismo di controllo può rilasciare certificato di conformità (di cui all'allegato I al Regolamento). In caso di non conformità, l'organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate se non con l'autorizzazione dell'organismo di controllo che ha emesso tale attestato e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso eventualmente fissate.
L'interpretazione che le Autorità sembrano dare della disposizione è nel senso che, qualora a seguito di controllo venga rilasciato all'operatore un attestato di non conformità e tuttavia l'operatore continui a non rispettare le norme di qualità dei prodotti, in caso di ulteriore infrazione si applichi la sanzione fino a 50.000 euro.
Cordiali saluti
| Il coordinatore | il Presidente |
| Salvatore Petrone | Mauro Vernarecci |
Si allega Schema etichettatura