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- La Toscana è la prima regione che riordina il
Commercio:
- Novità per i pubblici esercizi.
- Conferme per mercati e distribuzione di carburanti.
- Si creano aree sature" per la Grande Distribuzione

Con l'approvazione del
nuovo "Codice del Commercio - Testo Unico in materia di commercio in sede
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di
stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti", la Regione Toscana
si è avvalsa delle competenze legislative assegnatele dalla Riforma
Bersani e dal nuovo Titolo V della Costituzione, riunificando tutta la
normativa relativa alle singole discipline dei vari settori in un unico atto,
indirizzandosi verso una semplificazione delle procedure, riducendo i tempi
burocratici per l'inizio delle attività, attraverso la Denuncia di
Inizio Attività (DIA). Le novità sono numerose, ma
sicuramente la più singolare è quella relativa ai tempi di
applicazione delle norme in esso contenute, non è previsto un unico
momento, ma bensì:
- per le attività di somministrazione di alimenti e
bevande diventa applicabile dall'entrata in vigore della Legge (25 Febbraio
2005),
- per tutte le altre discipline lo sarà dalla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione, ancora da emanare, entro 180
giorni.
Per questo secondo caso restano in vigore tutte le norme già
in essere sia regionali che nazionali.
La norma stabilisce l'unificazione fra le varie tipologie di
somministrazione in una unica denominata: Somministrazione di alimenti e
bevande. I titolari di esercizi autorizzati alla somministrazione in
base all'art.3 della L. 287/91, previo aggiornamento dell'autorizzazione
sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività senza che sia
necessaria la conversione del titolo autorizzatorio. Mentre i titolari di
esercizi di somministrazione in base all'art.5 della L. 287/91, che alla data
di entrata in vigore del codice sono in possesso di più autorizzazioni
per un unico locale, sono autorizzati a proseguire la propria attività
senza effettuare alcuna conversione; ma viene inoltre concessa la
facoltà, da esercitare entro 90 giorni dall'entrata in vigore, di
trasferire o di cedere un ramo d'azienda, dopodichè trascorsi 120 giorni
dall'entrata in vigore del codice i Comuni pronunceranno la decadenza delle
autorizzazioni non attivate o non cedute. Per quanto riguarda la
programmazione i Comuni dovranno adottare, una volta trascorsa la fase
transitoria, e dopo l'emanazione da parte della Regione di direttive, nuovi
criteri di programmazione, nel frattempo sono sospese le attivazioni di nuove
autorizzazioni. Novità importanti ci sono anche per quanto riguarda
la parte dei requisiti professionali, infatti viene sancita l'abolizione del
REC, e sostituito con corsi di formazioni le cui modalità di
organizzazione, la durata e le materie, saranno indicate nel regolamento
d'attuazione di tutto il codice, viene reitrodotto il requisito della pratica
professionale, pertanto coloro che hanno esercitato in proprio o prestato la
propria opera in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione o all'amministrazione per due anni negli ultimi cinque in
esercizi di somministrazione avranno in automatico il requisito all'esercizio
dell'attività. La novità che semplifica il rilascio delle
autorizzazioni o trasferimenti o ampliamenti è quella dell'esercizio
alla DIA (denuncia di inizio attività) da presentare agli Sportelli
Unici Comunali. .
Il testo del Codice
(legge regionale n. 28 del 7 febbraio 2005) è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) n. 11 del 10 febbraio
2005. |