DIVIETO DI FUMARE

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA Legge

Pistoia 2 luglio 2003

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento applicativo della legge sul divieto di fumare, predisposto dal Ministero della Salute.

Il Regolamento si compone di soli tre articoli, dopo il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione.

Sono state, così, predisposte le nuove regole per i pubblici esercizi e per tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico e agli utenti, quindi anche i circoli privati, a tutela della salute dei non fumatori.


  • art. 1
– L’art. 1 individua i locali riservati ai fumatori spiegando che questi si riferiscono agli esercizi aperti al pubblico e ai luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli esercizi alberghieri e di pubblico ristoro, agli uffici, agli altri luoghi di lavoro e a spazi pubblici adibiti ad attività ricreative e a circoli privati ove statutariamente previsto.
Quest’ultima precisazione sta a significare che se un circolo privato nell’ambito del proprio statuto non prevede espressamente la possibilità di far fumare, non potrà attrezzare un locale, con le caratteristiche stabilite dall’art. 2 del Regolamento, per consentire ai soci di fumare.

  • art 2
L’art. 2 prescrive le caratteristiche dei locali adibiti per i fumatori spiegando che essi devono risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, preclusi ai fumatori, mediante idonee barriere fisiche (pareti)
Inoltre i locali per fumatori dovranno essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, l’aria proveniente dai locali per fumatori non può essere riciclabile, ma deve essere espulsa all’esterno attraverso idonee e funzionali aperture.
La portata di aria supplementare minima da assicurare deve essere pari a 22 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità alla normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.
I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
Infine, negli esercizi di ristorazione la superficie destinata ai fumatori deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
Pertanto il divieto di fumo viene imposto in presenza di un unico locale ovvero di impossibilità di assicurare una idonea separazione degli ambienti.
La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione debbono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche di sicurezza dell’ente italiano di unificazione (Uni) e del comitato elettrotecnico italiano (Cei). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell’arte e di conformità dei medesimi alla normativa vigente. I certificati di installazione e quelli annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità competente.

  • art. 3
L’art. 3 riguarda la tipologia dei cartelli da esporre precisando che nei locali riservati ai non fumatori dovranno collocarsi appositi cartelli che evidenziano tale divieto con la scritta “Vietato fumare” integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e accertare le infrazioni.
Ricordiamo che le sanzioni per chi fuma in un ambiente dove vige il divieto variano da 25 a 250 euro. Sanzione che si può raddoppiare se si fuma in presenza di una donna incinta o quando ci sono bambini fino a 12 anni. Per gli esercenti che non affiggeranno i cartelli di divieto di fumo la multa va da 200 a 2.000 euro.
Infine i locali per fumatori devono essere contrassegnati da appositi cartelli con l’indicazione luminosa. “Area per fumatori”, ed integrati da altri cartelli luminosi recanti la dizione: “Vietato fumare per guasto all’impianto di ventilazione” che devono accendersi automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell’area riservata.

Eventuali modifiche al testo approvato dal Consiglio dei Ministri e la data della pubblicazione in G.U. del decreto per stabilire i dodici mesi di tempo per adeguare gli ambienti saranno pubblicate.

Per maggiori informazioni contattare Salvatore Petrone c/o Confesercenti di Pistoia tel. 0573 92771

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