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LEGGE 6 aprile 2005, n. 49 (in G.U.
n. 86 del 14 aprile 2005) - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi
attraverso mezzi di comunicazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'Autorità può inoltre richiedere
all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto
ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei
poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287»;
b) dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie
il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi
pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può
essere inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è sostituito dal
seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può
disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni»;
d) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a
20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle
violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento
delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorità».
Art. 2.
1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
2305):
Presentato dall'on. Giulietti ed altri il 7
febbraio 2002.
Assegnato alla X commissione (Attività
produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 7 marzo 2002, con
pareri delle commissioni I, II, VII, IX e XIV.
Esaminato dalla X commissione il 29 ottobre 2002;
20 novembre 2002; 26 marzo 2003; 14 maggio 2003; 4 giugno 2003; 9 luglio
2003.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato
il 28 gennaio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2717):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria,
commercio, turismo), in sede referente, il 5 febbraio 2004, con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.
Esaminato dalla 10ª commissione il 6 aprile
2004; 27 ottobre 2004; 2 novembre 2004; 21 dicembre 2004; 25 gennaio 2005; 2
febbraio 2005. Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede
deliberante, il 24 febbraio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 2ª,
8ª e 14ª.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede
deliberante, il 9 marzo 2005 ed approvato il 15 marzo 2005.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: «Attuazione della direttiva
84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Tutela amministrativa e
giurisdizionale). -
1. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro
associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonchè ogni altra pubblica amministrazione che ne
abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia
del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti
gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne
siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità
ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto,
può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità
può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire
copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche
avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'art. 14,
commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che
l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di
fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o
interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte
nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è
stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto
definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie
il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del
pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di
accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche
per estratto, nonchè, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il
messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a
produrre effetti.
6-bis. Con la decisione che accoglie il
ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi
pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può
essere inferiore a 25.000 euro.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari
inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con
regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
10. In caso di inottemperanza alle richieste di
fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.000 a
20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a 40.000 euro.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive
adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti
alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento
delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorità.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere
non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di
pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e
delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
13. È comunque fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma
dell'art. 2598 del codice civile nonchè, per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonchè delle
denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si
applica l'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge. 24
novembre 1999, n. 468.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia).
1. Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti
dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma
perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie
perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla
colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di
cui all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis,
633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635,
primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637,
638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; b) per le contravvenzioni
previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice
penale. 2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti,
consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti
disposizioni: a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, recante "testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione";
c) art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico
delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati";
e) art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine
utensili"; g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di
riordino del settore farmaceutico";
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto
comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del
lotto";
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n.
107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56
della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la
sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n.
428";
p) abrogata;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, recante "Nuovo codice della
strada";
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi";
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/3 85/CEE
concernente i dispositivi medici"».
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