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E stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea n. L 149
dell11 giugno 2005 la Direttiva 2005/29/ce del Parlamento europeo e del
Consiglio dell11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali
tra imprese e consumatori nel mercato interno. La direttiva è in vigore
dal 12 giugno scorso, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dellUnione europea, e dovrà essere recepita, all'interno
degli Stati membri, entro il 12 giugno 2007.
La Comunità europea introduce, con tale
Direttiva, a livello comunitario, norme uniformi che prevedono un elevato
livello di protezione dei consumatori e chiarisce alcuni concetti giuridici,
necessari per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il
requisito della certezza del diritto, ed armonizza le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali
sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli
interessi economici dei consumatori.
Quanto alle sanzioni la Direttiva prevede che gli
Stati membri determinino quelle da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate in applicazione della Direttiva in oggetto e
adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne lapplicazione. La
Direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori, poste in essere prima, durante e dopo unoperazione
commerciale relativa a un prodotto.
Vale la pena indicare che, ai fini della Direttiva
in oggetto si intende per:
- «consumatore»: qualsiasi persona
fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della direttiva, agisca per fini
che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale;
- «professionista»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della direttiva,
agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un
professionista;
- «prodotto»: qualsiasi bene o
servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- «pratiche commerciali tra imprese e consumatori»:
qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere
da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o
fornitura di un prodotto ai consumatori;
- «falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori»: limpiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore
di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
- «codice di condotta»: un accordo o
una normativa che non sia imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei
professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o
più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali
specifici;
- «responsabile del codice»: qualsiasi
soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del
controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo;
- «diligenza professionale»: rispetto a
pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel
settore di attività del professionista, il normale grado della speciale
competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere
esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori;
- «invito allacquisto»: una
comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto
in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione
commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un
acquisto;
- «indebito condizionamento»: lo
sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare
una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale
ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di
prendere una decisione consapevole;
- «decisione di natura commerciale»:
una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un
prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o
parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto
contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il
consumatore a compiere unazione o allastenersi dal compierla;
La direttiva dispone che le pratiche
commerciali sleali sono vietate spiegando poi che una pratica commerciale
è considerata sleale se:
- è contraria alle norme di diligenza professionale, e
- è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante
il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora
la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Nello specifico, sono sleali le pratiche
commerciali: a) ingannevoli o b) aggressive .
Lallegato I (vedi
infra) riporta lelenco di quelle pratiche commerciali che sono
considerate in ogni caso sleali.
Lelenco si applica in tutti gli Stati
membri e può essere modificato solo mediante revisione della
direttiva.
Azioni ingannevoli
È considerata ingannevole una pratica commerciale che
contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo,
anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il
consumatore medio, anche se linformazione è di fatto corretta,
riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o
sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso:
- lesistenza o la natura del prodotto;
- le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
disponibilità, i vantaggi, i rischi, lesecuzione, la composizione, gli
accessori, lassistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei
reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
lidoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione,
lorigine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere
dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e
controlli effettuati sul prodotto;
- la portata degli impegni del professionista, i motivi della
pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi
dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o allapprovazione
dirette o indirette del professionista o del prodotto;
- il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o
lesistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
- la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione
o riparazione;
- la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del
suo agente, quali lidentità, il patrimonio, le capacità, lo
status, il riconoscimento, laffiliazione o i collegamenti e i diritti di
proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
- i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o
di rimborso (ai sensi della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 maggio 1999) su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo , o i rischi ai quali può essere esposto.
È considerata ingannevole, inoltre, una
pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso e comporti:
- Una qualsivoglia attività di marketing del prodotto,
compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i
prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un
concorrente;
- il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a
rispettare, ove:
- non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno
fermo e verificabile;
e
- il professionista indichi in una pratica commerciale che
è vincolato dal codice.
Omissioni ingannevoli
È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze
del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta
informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto
per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia
idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Una pratica commerciale è altresì
considerata unomissione ingannevole quando un professionista occulti o
presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le
informazioni rilevanti, o non indichi lintento commerciale della pratica
stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno
o nellaltro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per
comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di
tempo, nel decidere se vi sia stata unomissione di informazioni si tiene
conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista
per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.
Nel caso di un invito allacquisto sono
considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino
già evidenti dal contesto:
- le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata
al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
- lindirizzo geografico e lidentità del
professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione
sia pertinente, lindirizzo geografico e lidentità del
professionista per conto del quale egli agisce;
- il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del
prodotto comporta limpossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo
in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese
non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, lindicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
- le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e
trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti
dalla diligenza professionale;
- lesistenza di un diritto di recesso o scioglimento del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale
diritto.
Sono considerati rilevanti gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni
commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui
lallegato II (vedi infra) fornisce un elenco non completo.
Pratiche commerciali
aggressive
È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze
del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del
consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea
ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
Ricorso a molestie, coercizione o
indebito condizionamento
Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie,
coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento,
sono presi in considerazione i seguenti elementi:
- i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
- il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
- lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia
evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la
capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la
decisione relativa al prodotto;
- qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato,
imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti
contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di
cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
- qualsiasi minaccia di promuovere unazione legale ove tale
azione non sia giuridicamente ammessa.
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ALLEGATO 1
PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI
Pratiche commerciali ingannevoli
- Affermazione, da parte di un professionista, di essere
firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia.
- Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o
un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.
- Asserire che un codice di condotta ha lapprovazione di un
organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia.
- Asserire che un professionista (incluse le sue pratiche
commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da
un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare
le condizioni dellapprovazione, dellaccettazione o
dellautorizzazione ricevuta.
- Invitare allacquisto di prodotti ad un determinato
prezzo senza rivelare lesistenza di ragionevoli motivi che il
professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di
fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti
equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in
rapporto al prodotto, allentità della pubblicità fatta dal
prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità
propagandistica).
- Invitare allacquisto di prodotti ad un determinato
prezzo e successivamente:
- a) rifiutare di mostrare larticolo pubblicizzato ai
consumatori,
- oppure
- b) rifiutare di accettare ordini per larticolo o di
consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole,
- oppure
- c) fare la dimostrazione dellarticolo con un campione
difettoso, con lintenzione di promuovere un altro prodotto (bait and
switch ovvero pubblicità con prodotti civetta).
- Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile
solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a
condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da
ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della
possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione
consapevole.
- Impegnarsi a fornire lassistenza post-vendita a
consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima
delloperazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale
dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire
concretamente tale servizio soltanto in unaltra lingua, senza chiaramente
comunicarlo al consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere
loperazione.
- Affermare o generare comunque limpressione che la vendita
del prodotto è lecita, ove non lo sia.
- Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come
una caratteristica propria dellofferta fatta dal professionista
- Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un
prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal
professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da
immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial
ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza
pregiudizio della direttiva 89/552/CEE (1).
- Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la
natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o
della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto.
- Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un
particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore
facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore
mentre invece non lo è.
- Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a
carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio
della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente
dallentrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita
o dal consumo di prodotti.
- Affermare che il professionista sta per cessare
lattività o traslocare, ove non stia per farlo.
- Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in
giochi dazzardo.
- Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di
curare malattie, disfunzioni o malformazioni.
- Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di
mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo
dindurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni meno
favorevoli di quelle normali di mercato.
- Affermare in una pratica commerciale che si organizzano
concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un
equivalente ragionevole.
- Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se
il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto allinevitabile
costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare
larticolo.
- Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga
richiesta di pagamento che dia al consumatore limpressione di aver
già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto.
- Falsamente dichiarare o dare limpressione che il
professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, o presentarsi falsamente come
consumatore.
- Dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a
un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui
è venduto il prodotto.
Pratiche commerciali aggressive
- Creare limpressione che il consumatore non possa lasciare
i locali commerciali fino alla conclusione del contratto.
- Effettuare visite presso labitazione del consumatore,
ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non
ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano
giustificate dalla legge nazionale ai fini dellesecuzione di
unobbligazione contrattuale.
- Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per
telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di
comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in
cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellesecuzione di
unobbligazione contrattuale, fatti salvi larticolo 10 della
direttiva 97/7/CE e le direttive 95/46/CE (1) e 2002/58/CE.
- Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di
risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire
documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per
stabilire la validità della richiesta, o omettere sistematicamente di
rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore
dallesercizio dei suoi diritti contrattuali.
- Includere in un messaggio pubblicitario unesortazione
diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri
adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta
allapplicazione dellarticolo 16 della direttiva 89/552/CEE,
concernente delle attività televisive.
- Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o
la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore
non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui
allarticolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/7/CE (fornitura non
richiesta).
- Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il
prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del
professionista.
- Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già
vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un
premio o una vincita equivalente, mentre in effetti:
- non esiste alcun premio né vincita
equivalente,
- oppure
- qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra
vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al
sostenimento di costi da parte del consumatore.
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ALLEGATO 2
DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE STABILISCONO NORME
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE
Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE del
Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«tutto compreso»
Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la
tutela dellacquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
allacquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili
Articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti
offerti ai consumatori
Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dellinformazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico»)
Articolo 1, lettera d) della direttiva 98/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la
direttiva 87/102/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo
Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE
Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che
modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi dinvestimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al
fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati
Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione
assicurativa
Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa
allassicurazione sulla vita
Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari
Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti lassicurazione diretta
diversa dallassicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non
vita)
Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto
da pubblicare per lofferta pubblica o lammissione alla negoziazione
di strumenti finanziari |