| PUBBLICITA': Nuovi poteri per
l'Autorità garante |
| E'
entrata in vigore la legge n.49/2005 che riforma la normativa sulla
pubblicità ingannevole e comparativa. Questa legge attribuisce
all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato maggiori poteri sia
per quello che concerne l'attività istruttoria, sia in relazione alle
misure da adottare per reprimere il fenomeno dell'ingannevolezza dei messaggi
pubblicitari. Si fa riferimento, in particolare, al rafforzamento dello
strumento sanzionatorio. Fino ad ora, infatti, l'Autorità aveva il
potere di inibire l'ulteriore diffusione del messaggio ingannevole e di
ordinare la pubblicazione sugli organi di informazione, di una comunicazione
rettificativa che contenesse un estratto della decisione dell'Autorità
con cui si giudicava ingannevole un dato messaggio.Dall'entrata in vigore della
nuova normativa, invece, l'Autorità ha anche il potere di irrogare multe
che potranno variare, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione, tra i 1.000 e i 100.000 euro. Nei casi in cui i messaggi
ingannevoli riguardano la pubblicità di prodotti pericolosi per la
salute e la sicurezza dei consumatori o pubblicità che minacci la
sicurezza o abusi della naturale credulità di bambini o adolescenti, la
sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.E' stata inoltre
completamente modificata la disciplina dell'inottemperanza alle decisioni
dell'Autorità, per la quale era precedentemente prevista la competenza
del giudice penale. Da ora in poi, infatti, l'Autorità può
intervenire direttamente nei confronti dell'operatore pubblicitario che non ha
ottemperato alla pronuncia adottata nei suoi confronti, irrogando multe e, nel
caso di reiterata inottemperanza, disponendo la sospensione
dell'attività per un periodo di massimo 30 giorni.Per quanto riguarda i
maggiori poteri istruttori si segnala l'attribuzione all'Autorità del
potere di richiedere copia del messaggio pubblicitario all'operatore
pubblicitario o al proprietario del mezzo di diffusione anche in caso di
opposizione da parte di questi soggetti. A ciò si aggiunge il potere di
irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di inottemperanza alle richieste di
fornire informazioni o la documentazione necessaria per lo svolgimento
dell'istruttoria, sanzioni che sarebbero di importo maggiorato nel caso in cui
siano state fornite false informazioni. Un'altra novità, infine,
consiste nel fatto che l'Autorità può attivare il potere
ispettivo per l'acquisizione della copia del messaggio affidando l'incarico
alla Guardia di Finanza, seguendo le procedure già consolidate in
materia di concorrenza nell'applicazione della legge antitrust.Per adempiere ai
nuovi compiti l'Autorità ha deciso di istituire una direzione che si
occuperà specificatamente di pubblicità.
In allegato il nuovo testo (LEGGE 6
aprile 2005, n. 49). |
| AGEVOLAZIONI : "Credito" su
investimenti pubblicitari |
L'Agenzia
delle Entrate ha predisposto la modulistica per presentare le domande per i
contributi su campagne pubblicitarie localizzate, in forma di credito
d'imposta. L'opportunità riguarda sia gli investimenti realizzati nel
corso del 2003, sia per quelli da realizzare nel 2004. Le campagne
pubblicitarie devono essere effettuate da aziende che abbiano la sede legale in
una delle aree svantaggiate ma possono svolgersi, o essersi svolte, in una
qualunque città del territorio nazionale. La risposta alle domande da
parte dell'amministrazione fiscale è attesa entro 30 giorni, sulla base
delle risorse disponibili (15 milioni euro per il 2003, 30 per il 2004 e 35 per
il 2005). La non risposta equivale al rigetto della domanda. I moduli
per la presentazione delle domande sono reperibili nel sito:
www.agenziaentrate.it alla voce
crediti d'imposta. Le sedi Confesercenti in provincia di Pistoia sono a
disposizione delle aziende associate per l'assistenza nella presentazione delle
domande |
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