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Entro
il prossimo 30 giugno ogni impianto di distribuzione carburanti dovrà
integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una relazione che
valuti specificatamente i rischi di un'eventuale esplosione e prendere le
necessarie misure di prevenzione. Il 30 giugno 2006 scade infatti il termine
entro il quale i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono
soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal titolo VIII-bis del decreto
legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003,
n.233. Rientrano certamente nell'ambito della normativa in questione le
aree relative agli impianti di distribuzione dei carburanti. Spetta al datore
di lavoro prevenire la formazione di atmosfere esplosive, evitando l'accensione
delle stesse ed attenuando gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale
esplosione. Il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti
da atmosfere esplosive e prendere i consequenziali provvedimenti di carattere
generale affinché, nei luoghi in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in
modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza e sia
garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori mediante
l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati. Le aree dell'impianto dovranno essere
ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di
atmosfere esplosive; in relazione alla classificazione effettuata, il datore di
lavoro assicurerà che siano applicate le prescrizioni minime specifiche.
Nei casi in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da
mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori, le particolari aree saranno
segnalate nei punti di accesso. Il datore di lavoro provvederà poi ad
elaborare e tenere aggiornato un documento, denominato "documento sulla
protezione contro le esplosioni", da compilare prima dell'avvio
dell'attività e rivedere in caso di modifiche, ampliamenti o
trasformazioni. Detto documento è parte integrante del "documento di
valutazione dei rischi" prescritto a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626. Nei
casi in cui nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più
imprese (ad esempio quando avvengano interventi di manutenzione sugli
impianti), il datore di lavoro responsabile del luogo in cui operino i
lavoratori delle diverse imprese ha la funzione di coordinatore per
l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei
lavoratori ed è tenuto a specificare nel documento sulla protezione
contro le esplosioni l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione
del coordinamento.
SANZIONI L'art. 89, comma 2, lett. a), del D.
Lgs. n. 626 punisce con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
1.550,00 a 4.130,00 il datore di lavoro che non predispone le misure
generali di prevenzione, ovvero non osserva gli obblighi del coordinamento, non
provvede alla ripartizione in zone delle aree ed alla applicazione delle
relative prescrizioni minime, non sottopone a verifica le installazioni
elettriche nei casi in cui è previsto l'obbligo. La stessa pena è
applicata al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 89, comma 1, in caso di
mancata elaborazione del documento di valutazione.
L'Ufficio Ambiente
e FAIB Confesercenti Pistoia sono a disposizione per ogni chiarimento e per
l'espletamento delle pratiche necessarie |