COMUNICATI

Comunicati stampa
 
Promozione attività commerciali in collaborazione con PAM
Relazione presidenza provinciale Confesercenti 2 Maggio 2006
FINANZIAMENTI: Domande in vista per la 488
CODICE DELL'AMBIENTE
FINANZIAMENTI INAIL SULLA SICUREZZA: Bando2006
AUTODIFESA: Dal 17 marzo in vigore la nuova legge
PUBBLICI ESERCIZI: Via libera ai cani per non vedenti
ALIMENTI: Novità su carni, miele, olio
COPISTERIE: AccordoSiae - Confesercenti
SICUREZZA : Contributo per le aziende che si adeguano
SIAE: Nuove tariffe 2006 per i soci Confesercenti
“BLACK LIST” DELLE AGENZIE DI VIAGGIO CINESI
MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA
INTERNET POINT "MISTI" Notifica entro il 26/9
UNERBE: Riammessi i prodotti con Coleus
CENTRALINI: I canoni Siae per l'utilizzo dei sottofondi


 

PROMOZIONE: La Confesercenti di Pistoia sta collaborando con PAM (Promozione Albergatori Montecatini) allo scopo di pubblicizzare una lista delle attività che vogliono promuovere i loro prodotti durante gli eventi che si terranno a Montecatini terme.
Ogni attività che aderirà all'iniziativa affettuerà un piccolo sconto o regalerà un gadget a tutti i congressisti che acquisteranno nei loro negozi e che presenteranno il badge di riconoscimento.
L'iniziativa verrà pubblicizzata durante tutto il congresso o evento allo scopo di incentivare l'acquisto nei negozi aderenti.


FINANZIAMENTI: Domande in vista per la 488
Giro di ricognizione per il nuovo bando della L. 488/92. Le regioni stanno emanando le proposte relative alle graduatorie speciali e ordinarie, agli eventuali limiti minimi di investimento ed alle eventuali attività ammissibili nel settore "turismo", entro il termine del 20 aprile.
Le domande per l'assegnazione dei finanziamenti potranno essere presentate dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto relativo ai criteri regionali. Si profilano alcune novità importanti, prima fra tutte le nuove procedure di presentazione della domanda e successivamentge di erogazione, ed un contributo composto da un conto capitale e da un finanziamento agevolato. Verranno introdotti anche nuovi requisiti, ad esempio il finanziamento bancario ordinario deve avere un importo ed una durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto.
Quanto agli importi minimo e massimo delle spese ammissibili:

  • settore Industria e Turismo : da 1 milione di euro a 50 milioni di euro
  • settore Commercio: da 1 milione di euro a 20 milioni di euro

Le regioni potranno ulteriormente ridurre tali limiti.

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FINANZIAMENTI INAIL SULLA SICUREZZA: BANDO 2006.

CONTRIBUTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA IN AZIENDA

Vi informiamo che dal 3 aprile fino al 2 maggio 2006 sarà possibile presentare domanda da parte delle piccole e medie imprese anche agricole e commerciali per ottenere contributi in conto interesse e a fondo perduto a fronte di investimenti per l'adeguamento delle strutture, macchine ed impianti alle normative di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Gli interventi dovranno riguardare le seguenti tipologie di spesa:

  1. eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine dotate di suddetta marchiatura;
  2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per l'incremento della sicurezza, riduzione dei pericoli relativi ad agenti chimici, eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose nel ciclo produttivo;
  3. installazione di dispositivi per il monitoraggio ambientale al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
  4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
  5. implementazione di sistemi di gestione della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Per ulteriori informazioni potete rinvolgervi agli uffici di Confesercenti di Pistoia, Via Galvani 17 tel. 0573/934492, o di Pieve a Nievole, via Mezzomiglio 41 tel. 0572/954210 e chiedere del responsabile ufficio crediti Claudio Bellari, della dottoressa Tatiana Livi, oppure del dott. Mauro Menetti

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AUTODIFESA: Dal 17 marzo in vigore la nuova legge
Entrerà in vigore il 17 marzo prossimo la la legge 13 febbraio 2006, che dispone modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio.
Il testo di legge aggiunge due commi all'articolo 52 del codice penale: l'articolo sulla legittima difesa recita:
"Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
La nuova legge, a tale disposizione, aggiunge le seguenti:
"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
  1. la propria o la altrui incolumita';
  2. i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale".
L'articolo 614 concerne la violazione di domicilio e dispone che, chiunque s'introduca nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduca clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La nuova legge, dunque, presume che, nei casi di violazione di domicilio appena descritti, sussista il rapporto di proporzione e che la difesa sia proporzionata all'offesa (diviene insindacabile, dunque, il nesso di proporzionalità da parte del giudice), previsto dal succitato articolo 52 primo comma, e di conseguenza consente di ricorrere all'uso di un'arma, legittimamente detenuta, al fine di difendere la propria incolumità o i propri beni, ma anche l'incolumità ed i beni altrui.
Unica condizione richiesta che non vi sia desistenza da parte di chi abbia violato il domicilio e che continui a sussistere il pericolo di aggressione (che dovranno essere dimostrate dal soggetto che subisce l'aggressione).
Tali disposizioni, oltre che per il privato domicilio, si applicano anche ad ogni altro luogo dove venga esercitata un'attività di tipo commerciale (bar, ristoranti, negozi, distributori di carburante, tabaccherie, ecc¿) ma anche professionale ed imprenditoriale.

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PUBBLICI ESERCIZI: Via libera ai cani per non vedenti
Cani fuori dai pubblici esercizi,ma non se accompagnano non vedenti. La legge 60/2006, modificando la precedente legge 37/74, ha disposto che il cittadino privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, nonché negli esercizi aperti al pubblico. Il provvedimento legislativo dispone che "i responsabili della gestione dei trasporti e i titolari di esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500". La legge dispone, infine, che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola. Fa eccezione il caso in cui, sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, sia tenuto a munirlo di museruola

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ALIMENTI: Novità su carni, miele, olio
Il Senato ha definitivamente approvato, lo scorso 1° marzo 2006, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante "interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa". Nell'ambito del testo approvato, attualmente in attesa di pubblicazione, sono collocate alcune disposizioni di interesse delle categorie commerciali .
  1. Interventi a favore delle imprese danneggiate dal fenomeno dell'influenza aviaria . All'art. 1-bis, il comma 7 prevede che "a decorrere dal 1º gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)". L'intervento lascia fuori le imprese specializzate nella vendita al dettaglio delle carni avicole. .
  2. Commercio al dettaglio da parte degli agricoltori .Come è noto, il Ministero delle attività produttive aveva chiarito, con recenti note, che non è consentito agli imprenditori agricoli vendere al dettaglio i prodotti propri su aree private "a cielo aperto". La modifica dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/01 ora intervenuta, attraverso l'aggiunta di un articolo 2-quinquies al testo originario del decreto-legge n. 2/06, stabilisce che "per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività". Di fatto, si consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende su qualsiasi area privata di cui abbiano la disponibilità, non solo fuori dal campo di applicazione della legislazione sul commercio, ma addirittura senza doverne fare comunicazione al Comune. I Comuni, dunque, non avranno alcuna possibilità di essere preavvisati circa l'avvio da parte di agricoltori di attività commerciali su aree private a cielo aperto. Ciò potrà comportare notevoli problemi, soprattutto qualora le attività coinvolgano diverse postazioni di agricoltori sulle medesime superfici. In questo caso i disagi potranno riguardare i flussi veicolari, non essendo possibile intervenire sulla relativa programmazione. Ma altri problemi, potenzialmente più gravi, riguarderanno gli aspetti sanitari. L'art. 4 del D. Lgs. n. 228 prevede che debbano essere "osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità". Ma non vi sono disposizioni di livello statale o regionale (e, a quanto ci è noto, neppure comunale) che regolamentino gli aspetti igienico-sanitari relativi al commercio di prodotti alimentari su aree private all'aperto. Si pensi, poi, che gli agricoltori possono porre in commercio, oltre ai prodotti propri, anche prodotti alimentari forniti da terzi, senza altra limitazione che quella della percentuale (la quota commercializzata di prodotti forniti da terzi non deve superare quella relativa ai prodotti di propria produzione). Come è noto, le disposizioni sanitarie in materia di commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche pongono divieti e limiti, per motivi di igiene, alla vendita di particolari prodotti, che non possono valere per il commercio su aree private. Resta quindi da capire come i Comuni possano intervenire a tutela della salute pubblica. .
  3. Etichettatura del miele .L'art. 2-bis stabilisce: all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto". La precedente versione prevedeva che, qualora il miele fosse originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione potesse essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti:
    1. «miscela di mieli originari della CE»;
    2. «miscela di mieli non originari della CE»;
    3. «miscela di mieli originari e non originari della CE»;
    La versione modificata dà maggiori garanzie ai consumatori, obbligando il produttore ad indicare sempre e comunque i Paesi d'origine.
  4. Olio d'oliva a disposizione dei clienti nei pubblici esercizi .All'art. 4, è aggiunto un comma 4-quater, che così recita: "Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente". Il successivo comma 4-quinquies stabilisce che, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. Per ciò che concerne l'etichettatura dell'olio di oliva, ricordiamo che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha predisposto recentemente uno schema, che riportiamo in allegato. Ricordiamo, infine, che l'art. 1-ter della legge 3 agosto 2004, n. 204, stabilisce che, "al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli d'oliva vergini ed extravergini, è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive". Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui sopra devono però essere ancora precisate dal decreto previsto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 109/92, provvedimento che dovrà definire le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza "nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto". L 'art. 4 del Regolamento CE n. 1019/02 consente facoltativamente la designazione dell'origine dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine (e cioè l'indicazione di uno Stato membro - o della Comunità Europea, senza ulteriori specificazioni " corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio). Inoltre la designazione dell'origine dell'olio a livello regionale è possibile per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), a norma del Reg. CE n. 2081/92. Attualmente, dunque, in attesa dell'approvazione del decreto ministeriale attuativo, può (facoltativamente, si ripete) aversi una designazione dell'origine dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)". Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75%, che proviene effettivamente da tale origine prevalente.
Per ulteriori informazioni sugli argomenti di cui sopra, è possibile rivolgersi alle sedi Confesercenti.

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COPISTERIE: AccordoSiae - Confesercenti
La Confesercenti ha aderito al nuovo accordo con la SIAE per la fotocopia di opere soggette a diritto d'autore. Come è noto, la legge sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio stabilisce che e' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico la riproduzione per uso personale ed i responsabili dei punti o centri di riproduzione devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che vengono riprodotte per uso personale. Compenso e modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti dalla legge In base al nuovo accordo, nel biennio 2006-2007 il compenso dovuto agli autori editori e, per essi, alla SIAE è di 7 centesimi di euro per pagina fotocopiata. All'atto dell'acquisto delle contromarche, che avverrà per lotti variabili in base a specifica tabella, i centri di riproduzione riceveranno un ulteriore quantitativo di contromarche che renda il costo effettivo per pagina fotocopiata pari a 4 centesimi di euro.

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SICUREZZA : Contributo per le aziende che si adeguano
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 39 del 16 febbraio 2006, è stato pubblicato il Comunicato dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), con il quale vengono previsti interventi di sostegno per le imprese che si adeguino alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e si danno notizie sul bando. L'Istituto ha, infatti, emanato, ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994. Tale bando contiene l'indicazione delle modalita' per la compilazione e la presentazione delle domande, della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle stesse, degli istituti di credito che concederanno i finanziamenti, delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti, nonche' della ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi. Si precisa che è previsto un termine di tenta giorni per la presentazione delle domande che decorrera' dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato, cioè dal 3 aprile 2006 e fino al 3 maggio 2006, previsto come termine ultimo. Il testo integrale del bando con i relativi allegati, ed i cd-rom per la presentazione delle domande, sono disponibili presso le sedi dell'Inail e sul sito internet www.inail.it.

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SIAE: Nuove tariffe 2006
Sono state rese note le nuove convenzioni Confesercenti-SIAE 2006, alle quali riferirsi per l'effettuazione di intrattenimenti musicali in pubblici esercizi, campeggi, sale bingo. In virtù delle convenzioni, infatti, le aziende associate a Confesercenti possono regolare le prestazioni ad un costo inferiore alla tariffa piena. Per avvalersi di questa opportunità è necessario attivare l'apposito abbonamento annuale entro il 28 febbraio 2006,recandosi presso le sedi Confesercenti. Il dettaglio delle convenzioni (PDF).

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“BLACK LIST” DELLE AGENZIE DI VIAGGIO CINESI: La D.G. Turismo del Ministero Attività Produttive comunica la “Black List” delle Agenzie di Viaggio Cinesi poste sotto sanzione dai Paesi Membri dell'accordo ADS UE-CINA in materia di turismo.

In allegato

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INTERNET POINT "MISTI" Notifica entro il 26/9 - Nella G.U. del 1 Agosto 2005 è stata pubblicata la L. n. 155 del 31/07/2005 relativa alle misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. L'art.7 di tale legge riguarda l'integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet point prevedendo una serie di adempimenti, che sono stati definiti con il decreto del 16 agosto 2005 del ministero degli Interni. Chiunque intenda aprire un esercizio di qualsiasi tipo (sala giochi, bar, pizzeria"..) od anche un circolo privato nel quale saranno installati dei computers collegati ad internet, utilizzabili per comunicazioni telematiche da parte della clientela, dovrà richiedere la licenza al questore. Chiaramente si parla di integrazione alla disciplina amministrativa, la licenza della questura sarà solo quella relativa all'utilizzo di internet, mentre per l'attività principale (di bar, pizzeria ecc.) nulla è cambiato: continuerà ad essere vigente la L.R. 8/2005, la norma dell'art. 7 della L. 155/2005 non modifica nulla neppure per quanto riguarda la gestione dei telefoni pubblici o sull'utilizzo dei fax. Saranno inoltre assoggettati al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza tutti quegli esercizi che hanno già al proprio interno anche un solo computer, messo a disposizione della clientela, e collegato ad internet. Le aziende che già svolgono le attività suddette, dovranno entro il 26 SETTEMBRE 2005, richiedere l'autorizzazione alla questura e come nel caso di nuova richiesta trascorsi 60 giorni senza aver alcuna comunicazione, l'autorizzazione si considera rilasciata con il ricorso del silenzio-assenso. Al momento la Questura non ha ancora predisposto né la modulistica, né le istruzioni operative, ma è prevedibile che ciò sia imminente.

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CENTRALINI: I canoni Siae per l'utilizzo dei sottofondi
La Siae ha reso noti i nuovi canoni per l'utilizzazione di musica di sottofondo nei messaggi di attesa installati su centralini telefonici. Per il 2005 i compensi forfettari vanno corrisposti in abbonamento annuale in base al numero di linee telefoniche, con l'esclusione dei casi in cui la musica utilizzata sia opera di autori deceduti da oltre 70 anni. Questi i compensi previsti :
  • € 97,89 per ogni numero telefonico avente fino a 10 linee sonorizzate
  • € 195,78 da 11 a 20 linee
  • € 287,33 da 21 a 50 linee
  • € 51,24 per ogni tranche di 20 linee oltre le 50
Va ricordato che chiunque utilizzi pubblicamente, nell'ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d'autore deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (legge 22 aprile 1941, n. 633). Per le opere affidate alla amministrazione della SIAE i permessi, le autorizzazioni e le licenze vengono rilasciati dalla Società per conto e nell'interesse dei titolari dei diritti. Le opere dell'ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell'ultimo dei coautori. L'utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato.

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