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Roma 3 maggio 2006
Una lunga e burocratica vicenda, legata alla vendita delle carni
macinate agli operatori della somministrazione, giunge finalmente, dopo anni di
battaglie sindacali, a conclusione.
Come ricorderete, una interpretazione forzata e legulea della
normativa previgente, e in particolare del DPR 309 /98, impediva agli operatori
del commercio al dettaglio di carni, contrariamente alla prassi commerciale in
uso nel paese da sempre, di vendere carni macinate e preparate agli operatori
della somministrazione, in base ad interpretazioni introdotte ad arte che
richiedevano agli esercizi di macelleria bolli cee come fossero degli
stabilimenti industriali, ignorando le consuetudini commerciali e le dimensioni
di mercato delle aziende fornitrici e di quelle acquirenti, con
lintroduzione, da ultimo, della distinzione di consumatore finale.
Il lavoro di questi anni, lintroduzione delle norme
haccp,con il D.lgs 155 del 1997, le importanti modifiche strutturali e
professionali introdotte dalle aziende, il forte richiamo alle tradizioni
locali e alla necessità di salvaguardare alcune produzioni tipiche,
avanzate dalle associazioni di categoria, tra cui, in prima linea, la nostra e
dalle Regioni, hanno costituito il retroterra su cui è maturata la
svolta.
Da anni con gli uffici regionali della Toscana, dellEmilia
Romagna, del Lazio, della Liguria abbiamo portato avanti un lavoro di
semplificazione che trovava nel livello centrale forti ostacoli.
Le proteste di questi anni, la stessa prassi commerciale che
è perdurata nonostante i divieti, le politiche di federalismo,
laccresciuto peso della conferenza Stato-Regioni e gli stessi
orientamenti dellUnione Europea in materia sanitaria hanno favorito un
evoluzione che era nelle cose.
Sulla questione peraltro avevamo svolto un importante incontro a
La Spezia nel corso del 2005 con i responsabili veterinari di Liguria e
Piemonte, allindomani del varo del cosiddetto pacchetto igiene, dove fu
affermato con forza il nuovo orientamento che derivava dai regolamenti 852, 853
e 854 / 2004 e del relativo pensiero attuativo della conferenza Stato Regioni.
Sulla scorta di quellincontro, e dintesa con alcuni
servizi veterinari territoriali, sulla materia siamo intervenuti con nota del 6
febbraio 2006, indirizzata al Direttore Generale della Sanità Pubblica
Veterinaria del Ministero della Sanità, dottor Silvio Borrello, dopo
alcuni incontri preparatori.
Sulla base di ciò, vi rimettiamo nota del nostro ufficio
legale, suffragata da identici orientamenti degli uffici pubblici preposti,
dalla quale si evince, in modo inoppugnabile, che i nostri esercizi di vendita
e preparazioni di carni, anche macinate, possono fornire i prodotti di cui
alloggetto anche agli esercizi pubblici di somministrazione
nellambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi.
Si tratta di un importante risultato politico e sindacale che
giunge a riconoscimento del lavoro di questi anni, finalizzato a rilanciare la
funzione delle macellerie, a presidiarne le quote di mercato, a salvaguardare
la professionalità dei nostri soci, in regola con la severissima
normativa igienico sanitaria europea e nazionale, otre che regionale e locale.
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Oggetto: Regolamento (CE) n. 853/2004
Inapplicabilità al commercio al dettaglio - Superamento del divieto
per le macellerie di cedere a ristoranti carni macinate e preparazioni di
carni.
Il Regolamento (CE) n. 853, del 29 aprile 2004,
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano
quelle previste dal regolamento n. 852/2004. Esse si applicano ai prodotti di
origine animale trasformati e non.
Gli operatori del settore alimentare possono immettere
sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo
se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:
- soddisfano i pertinenti requisiti di cui al regolamento
n. 852/2004, agli allegati II e III del Regolamento n. 853 e altri pertinenti
requisiti della legislazione alimentare;
e
- sono registrati presso lautorità
competente o riconosciuti, qualora richiesto ai sensi del paragrafo
2
Il paragrafo 2 stabilisce, a sua volta, che gli
stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono
previsti requisiti ai sensi dellAllegato III del Regolamento n. 853
possono operare solo se lAutorità competente li ha riconosciuti.
Fanno parte dellAllegato III: le carni, le carni
macinate, le preparazioni di carni, i prodotti a base di carne, i molluschi
bivalvi vivi, i prodotti della pesca, il latte crudo ed i prodotti
lattiero-caseari trasformati, le uova e gli ovoprodotti, le cosce di rana e le
lumache, i grassi fusi di origine animale e i ciccioli, gli stomachi, le
vesciche e gli intestini trattati, la gelatina.
Tutti gli stabilimenti che trattano detti prodotti,
dunque, devono essere riconosciuti, a seguito di unispezione o con
riconoscimento cosiddetto condizionale.
Gli OSA potranno immettere sul mercato un prodotto di
origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto a riconoscimento solo
se questo sia contrassegnato da:
- un bollo sanitario apposto ai sensi del
regolamento n. 854/2004;
oppure
- un marchio di identificazione
apposto ai sensi dellAllegato II, sezione I, del Regolamento n. 853.
qualora il Regolamento n. 854 non preveda lapplicazione del bollo
sanitario.
Salvo espressa indicazione contraria, il Regolamento non
si applica al commercio al dettaglio.
Il Regolamento si applica tuttavia al commercio al
dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti
di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:
- quando le operazioni si limitano al
magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti
specifici di temperatura stabiliti nellallegato III;
oppure
- quando la fornitura di alimenti di
origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso
all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso
all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione
nazionale, tale fornitura costituisce unattività marginale,
localizzata e ristretta.
Le Linee Guida approvate con accordo sancito recentemente
tra il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome chiariscono
espressamente che non rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 853
la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al
dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio, per tale
intendendo anche un esercizio di somministrazione, nellambito dello
stesso Comune o di Comuni limitrofi, a condizione che lattività in
questione non rappresenti lattività prevalente dellimpresa
alimentare in termini di volumi.
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Grazie a questa interpretazione, possiamo
dunque considerare non più applicabile (nei limiti ora descritti) il
divieto per gli esercizi di macelleria, sebbene non riconosciuti
previsto dalla previgente legislazione, in particolare dal DPR n. 309/98
di fornire carni macinate e preparazioni di carni ad esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, mense, ecc.). |
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