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Vendita carni macinate ad esercizi della somministrazione

 

Roma 3 maggio 2006

Una lunga e burocratica vicenda, legata alla vendita delle carni macinate agli operatori della somministrazione, giunge finalmente, dopo anni di battaglie sindacali, a conclusione.

Come ricorderete, una interpretazione forzata e legulea della normativa previgente, e in particolare del DPR 309 /98, impediva agli operatori del commercio al dettaglio di carni, contrariamente alla prassi commerciale in uso nel paese da sempre, di vendere carni macinate e preparate agli operatori della somministrazione, in base ad interpretazioni introdotte ad arte che richiedevano agli esercizi di macelleria bolli cee come fossero degli stabilimenti industriali, ignorando le consuetudini commerciali e le dimensioni di mercato delle aziende fornitrici e di quelle acquirenti, con l’introduzione, da ultimo, della distinzione di consumatore finale.

Il lavoro di questi anni, l’introduzione delle norme haccp,con il D.lgs 155 del 1997, le importanti modifiche strutturali e professionali introdotte dalle aziende, il forte richiamo alle tradizioni locali e alla necessità di salvaguardare alcune produzioni tipiche, avanzate dalle associazioni di categoria, tra cui, in prima linea, la nostra e dalle Regioni, hanno costituito il retroterra su cui è maturata la svolta.

Da anni con gli uffici regionali della Toscana, dell’Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria abbiamo portato avanti un lavoro di semplificazione che trovava nel livello centrale forti ostacoli.

Le proteste di questi anni, la stessa prassi commerciale che è perdurata nonostante i divieti, le politiche di federalismo, l’accresciuto peso della conferenza Stato-Regioni e gli stessi orientamenti dell’Unione Europea in materia sanitaria hanno favorito un evoluzione che era nelle cose.

Sulla questione peraltro avevamo svolto un importante incontro a La Spezia nel corso del 2005 con i responsabili veterinari di Liguria e Piemonte, all’indomani del varo del cosiddetto pacchetto igiene, dove fu affermato con forza il nuovo orientamento che derivava dai regolamenti 852, 853 e 854 / 2004 e del relativo pensiero attuativo della conferenza Stato Regioni.

Sulla scorta di quell’incontro, e d’intesa con alcuni servizi veterinari territoriali, sulla materia siamo intervenuti con nota del 6 febbraio 2006, indirizzata al Direttore Generale della Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità, dottor Silvio Borrello, dopo alcuni incontri preparatori.

Sulla base di ciò, vi rimettiamo nota del nostro ufficio legale, suffragata da identici orientamenti degli uffici pubblici preposti, dalla quale si evince, in modo inoppugnabile, che i nostri esercizi di vendita e preparazioni di carni, anche macinate, possono fornire i prodotti di cui all’oggetto anche agli esercizi pubblici di somministrazione nell’ambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi.

Si tratta di un importante risultato politico e sindacale che giunge a riconoscimento del lavoro di questi anni, finalizzato a rilanciare la funzione delle macellerie, a presidiarne le quote di mercato, a salvaguardare la professionalità dei nostri soci, in regola con la severissima normativa igienico sanitaria europea e nazionale, otre che regionale e locale.

Oggetto: Regolamento (CE) n. 853/2004 – Inapplicabilità al commercio al dettaglio -
Superamento del divieto per le macellerie di cedere a ristoranti carni macinate e preparazioni di carni.

Il Regolamento (CE) n. 853, del 29 aprile 2004, stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano quelle previste dal regolamento n. 852/2004. Esse si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non.

Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:

  1. soddisfano i pertinenti requisiti di cui al regolamento n. 852/2004, agli allegati II e III del Regolamento n. 853 e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare;

e

  1. sono registrati presso l’autorità competente o riconosciuti, qualora richiesto ai sensi del paragrafo 2

Il paragrafo 2 stabilisce, a sua volta, che gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’Allegato III del Regolamento n. 853 possono operare solo se l’Autorità competente li ha riconosciuti.

Fanno parte dell’Allegato III: le carni, le carni macinate, le preparazioni di carni, i prodotti a base di carne, i molluschi bivalvi vivi, i prodotti della pesca, il latte crudo ed i prodotti lattiero-caseari trasformati, le uova e gli ovoprodotti, le cosce di rana e le lumache, i grassi fusi di origine animale e i ciccioli, gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati, la gelatina.

Tutti gli stabilimenti che trattano detti prodotti, dunque, devono essere riconosciuti, a seguito di un’ispezione o con riconoscimento cosiddetto “condizionale”.

Gli OSA potranno immettere sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto a riconoscimento solo se questo sia contrassegnato da:

  1. un bollo sanitario apposto ai sensi del regolamento n. 854/2004;

oppure

  1. un marchio di identificazione apposto ai sensi dell’Allegato II, sezione I, del Regolamento n. 853. qualora il Regolamento n. 854 non preveda l’applicazione del bollo sanitario.

Salvo espressa indicazione contraria, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio.

Il Regolamento si applica tuttavia al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

  1. quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’allegato III;

oppure

  1. quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta.

Le Linee Guida approvate con accordo sancito recentemente tra il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome chiariscono espressamente che non rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 853 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio, per tale intendendo anche un esercizio di somministrazione, nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni limitrofi, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi.

 

Grazie a questa interpretazione, possiamo dunque considerare non più applicabile (nei limiti ora descritti) il divieto per gli esercizi di macelleria, sebbene non riconosciuti – previsto dalla previgente legislazione, in particolare dal DPR n. 309/98 – di fornire carni macinate e preparazioni di carni ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, mense, ecc.).

 

 

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