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ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI DI VOLATILI DA CORTILE
( "Influenza aviaria" )

 

In riferimento alla cosiddetta "Influenza aviaria", l'ordinanza 26/08/2005 del Ministero della Salute ha previsto che dal 17 ottobre prossimo la carne avicola posta in vendita debba recare l'etichettatura obbligatoria indicante l'origine, il luogo e la data di macellazione. In allegato, l'illustrazione dettagliata delle disposizioni. Presso le sedi Confesercenti sono disponibili ulteriori informazioni ed i facsimile delle etichette.

ETICHETTATURA OBBLIGATORIA CARNI AVICOLE: Le informazioni contenute in etichetta o da esporre ( PDF)



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici


Roma, 8 settembre 2005

Oggetto: ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI DI VOLATILI DA CORTILE

Il Ministero della salute, con Ordinanza 26 agosto 2005, pubblicata in G.U. n. 204, del 2 settembre 2005, recante “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”, ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione dell’influenza aviare, ha disposto una serie di obblighi, alcuni dei quali comportanti conseguenze dirette sull’attività di commercio di carni di volatili da cortile.

 

L’Ordinanza è entrata il vigore il giorno della pubblicazione ed ha validità fino al 31 dicembre 2007.

 

Art. 1. Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile


Le aziende di allevamento di volatili da cortile che non siano state registrate conformemente a quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del D.L.vo 336/99 (che stabilisce l’obbligo di registrazione di dette aziende presso il servizio veterinario dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio) sono sottoposte a provvedimento di divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell’avicoltura per un periodo di tempo non inferiore a 45 giorni o, a scelta del proprietario, all’abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola presenti.
Le spese per i provvedimenti di cui sopra sono a carico dei titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari. I servizi veterinari delle A.S.L registrano nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi del D. Lvo 336/99.

 

Art. 2. Misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile


L’introduzione di volatili da cortile in aziende già registrate ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 336/99 è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) il proprietario o il responsabile dell’azienda deve aver preventivamente informato il Servizio veterinario competente per territorio con almeno 24 ore lavorative di anticipo dell’introduzione degli animali;
b) gli animali devono essere mantenuti in quarantena per 21 giorni, in una struttura in cui si applica il regime di “tutto pieno tutto vuoto”, fisicamente separata da altre strutture produttive.
Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio effettua gli opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1, effettuando se del caso campionamenti sulle partite introdotte.

Il Ministero della Salute, su richiesta delle Regioni e Province autonome, può concedere deroghe alle modalità di effettuazione della quarantena, sentito il Centro Nazionale di referenza per le malattie dei volatili.

 

Art. 3. Informazioni obbligatorie


Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, anche a carattere zoonosico (che comportano la possibile propagazione dall’animale all’uomo), è disposto l’obbligo di riportare sulle carni fresche di volatili da cortile, come definite all’art. 2 del D.P.R. 495/97, nonché sulle preparazioni e sui prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, le indicazioni di cui agli artt. 4 -7 mediante l’apposizione di un’apposita etichetta .

Sono volatili da cortile le seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche.

 

ATTENZIONE:

Le disposizioni di cui ai successivi articoli 4-7 si applicano a decorrere dal 45° giorno dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza, ossia dal 17 ottobre 2005, e fino al 31 dicembre 2007

 

 

Art. 4. Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile “italiane”

 

1. Macellazione


L’operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione delle carni di volatili da cortile deve fornire le seguenti informazioni, mediante l’apposizione su un apposita etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:

a) la sigla IT seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell’allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di accompagnamento di cui all’art 1 del Decreto Ministeriale 11 febbraio 2003;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

2. Sezionamento


L’operatore del settore alimentare che effettua le operazioni di sezionamento deve riportare le seguenti informazioni su un apposita etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:

a) la sigla IT seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

3. Più volatili interi o sezionati in unica confezione

 

Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione (ma comunque preconfezionate) le informazioni di cui ai punti precedenti possono essere apposte sull’imballaggio.

4. Carni frazionate nell’esercizio di vendita


Il punto vendita delle carni di volatili da cortile intere o sezionate, ove presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all’origine, è tenuto ad esporre le informazioni di cui sopra o a collocare suddette informazioni su un etichetta da apporre sul prodotto preincartato.
In sostanza, quando negli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie, reparti macelleria di negozi alimentari) il prodotto venga ceduto al consumatore finale in porzioni (ad esempio cosce di pollo, petti di tacchino in fette) o comunque allo stato di “non confezionato all’origine”, le informazioni possono essere esposte nel comparto del banco di vendita o, qualora il prodotto sia “preincartato” (si considera prodotto alimentare preincartato l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita – art. 1 D.Lgs. n. 109/92), su un’etichetta appositamente predisposta dal dettagliante.

 

Art. 5. Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi Comunitari o Terzi

 

1. Introduzione diretta al macello di volatili da cortile provenienti da Paesi Comunitari o Terzi


L’operatore alimentare, nel caso in cui introduca direttamente al macello volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese Membro o da Paese Terzo deve riportare sull’etichetta delle carni ottenute da tali volatili, che deve essere apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio:

a) l’origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

2. Introduzione ai fini del sezionamento di carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi Comunitari o Terzi


L’operatore alimentare nel caso in cui introduca carni fresche di volatili da cortile ai fini del sezionamento da altro Paese Membro o da Paese Terzo deve riportare sull’etichetta apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio:

a) l’origine delle carni: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di sezionamento;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

3. Introduzione diretta per la commercializzazione di carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi Comunitari o Terzi


L’operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o Terzo carni di volatili da cortile, intere o sezionate per essere commercializzate tal quali deve riportare sull’etichetta apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio:

a) l’origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data di introduzione nel territorio italiano.

In questa ipotesi, l’Ordinanza non specifica come debba comportarsi, ai fini dell’informazione al consumatore, il commerciante al dettaglio che frazioni il prodotto introdotto in Italia per essere commercializzato allo stato di “non confezionato individualmente all’origine”.
All’uopo, l’Ufficio Legislativo ha provveduto ad inviare apposito quesito al Ministero della salute.

 

Art. 6. Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile lavorati in Italia con carni estere o italiane


L’operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad apporre sull’etichetta di ogni singola confezione e sull’imballaggio le seguenti informazioni:

a) l’origine della materia prima avicola, riportante la sigla IT seguita dal numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione o sezionamento delle carni oppure l’indicazione del Paese comunitario o Terzo;
b) la data di preparazione o il numero di lotto.

Si riteniamo che gli esercizi di vendita al dettaglio che producano direttamente dette preparazioni possano informare il consumatore con le modalità previste dall’art. 4 (punto 4).

Art. 7. Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile provenienti interamente da Paesi comunitari o terzi


L’operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o Terzo preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, deve riportare sull’etichetta le seguenti informazioni :
a) origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) data di introduzione nel territorio italiano .

 

Art. 8. Sanzioni


Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal D.L.vo 109/92, la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 6 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da un minimo di 7 giorni a un massimo di 21 giorni.
Non si comprende come mai la sanzione non coinvolga anche l’art. 7, ma probabilmente si tratta di un errore materiale.

 

Ipotesi etichetta


Carni fresche di volatili da cortile allevati in Italia

 

 

Carne di …… (Nome della specie di volatile da cortile) …………………………..

IT …… (N° identificativo registrazione allevamento presso AUSL) ………………….
Data macellazione o numero lotto …………………………………………
N° riconoscimento stabilimento macellazione ……………………………

IT …… (Sigla provincia/e allevamento che ha costituito lotto sezionamento) …………

Data sezionamento o numero lotto ………………………………………..
N° riconoscimento stabilimento sezionamento ……………………………


1. Dette informazioni, qualora il prodotto sia confezionato all’origine, devono comparire nell’etichetta apposta sulla carcassa, su ogni singolo pezzo sezionato o sul materiale di confezionamento o di imballaggio.
2. Qualora le carni siano presentate al consumatore finale nel punto vendita allo stato di “non confezionate individualmente all’origine”, le informazioni dovranno essere esposte nel P.V. o collocate su un’etichetta da apporre sul prodotto preincartato.



Carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi UE o Terzi


Carne di …… (Nome della specie di volatile da cortile) …………………………..

Origine ……... (Specifica in chiaro Paese di provenienza) …………………………
Data macellazione o numero lotto …………………………………………
N° riconoscimento stabilimento macellazione ……………………………
Data sezionamento o numero lotto ………………………………………..
N° riconoscimento stabilimento sezionamento ……………………………

1. Dette informazioni devono essere riportate sull’etichetta delle carni, apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio. Si attendono istruzioni dal Ministero della salute circa le modalità con cui le informazioni devono essere fornite quando le carni siano presentate al consumatore finale nel punto vendita allo stato di “non confezionate individualmente all’origine”.
2. Qualora le carni di volatili da cortile siano introdotte da un Paese comunitario o Terzo intere o sezionate per essere commercializzate tal quali, sull’etichetta apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio devono comparire le seguenti informazioni:

 

Carne di …… (Nome della specie di volatile da cortile) …………………………..

Origine ……... (Specifica in chiaro Paese di provenienza) …………………………
Data di introduzione nel territorio italiano ……………………………….



Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile allevati in Italia

 

 

Denominazione …. (Tipo di prodotto ed indicazione della materia prima avicola) …………...

IT ….. (N° riconoscimento stabilimento macellazione o sezionamento) ……………………….
Data di preparazione o numero di lotto ……………………………………………


Dette informazioni devono essere riportate sull’etichetta apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio.



Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile provenienti da Paesi UE o Terzi

 

 

Denominazione …. (Tipo di prodotto ed indicazione della materia prima avicola) …………...

Origine: ………. (indicazione del Paese comunitario o terzo) ……………………………..
Data di preparazione o numero di lotto ……………………………………………


Dette informazioni devono essere riportate sull’etichetta apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio.




Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile provenienti interamente dall’estero

 

Denominazione …. (Tipo di prodotto ed indicazione della materia prima avicola) …………...

Origine: ………. (con specifica in chiaro del Paese di provenienza) ………………………..
Data di introduzione nel territorio italiano ………………………………………

 

Dette informazioni devono essere riportate sull’etichetta

 

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