Ufficio Legislativo e Affari Giuridici
Roma, 8 settembre 2005
Oggetto: ETICHETTATURA
OBBLIGATORIA DELLE CARNI DI VOLATILI DA CORTILE
Il Ministero
della salute, con Ordinanza 26 agosto 2005, pubblicata in G.U. n. 204, del 2
settembre 2005, recante Misure di polizia veterinaria in materia di
malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, ritenuto che
debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore
rischio di propagazione dellinfluenza aviare, ha disposto una serie di
obblighi, alcuni dei quali comportanti conseguenze dirette
sullattività di commercio di carni di volatili da cortile.
LOrdinanza è entrata il vigore il giorno della
pubblicazione ed ha validità fino al 31 dicembre 2007.
| Art. 1. Obbligo di registrazione
delle aziende di volatili da cortile |
Le aziende di allevamento di volatili da
cortile che non siano state registrate conformemente a quanto
disposto dallart. 14, comma 1, del D.L.vo 336/99 (che stabilisce
lobbligo di registrazione di dette aziende presso il servizio veterinario
dellazienda unità sanitaria locale competente per territorio) sono
sottoposte a provvedimento di divieto di commercializzazione di animali e
prodotti dellavicoltura per un periodo di tempo non inferiore a 45 giorni
o, a scelta del proprietario, allabbattimento e distruzione, senza
indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola presenti.
Le spese
per i provvedimenti di cui sopra sono a carico dei titolari delle aziende
assoggettate ai provvedimenti sanitari. I servizi veterinari delle A.S.L
registrano nella Banca Dati Nazionale dellAnagrafe zootecnica le
informazioni relative alle aziende registrate ai sensi del D. Lvo 336/99.
| Art. 2. Misure di quarantena e
controllo nelle aziende di volatili da cortile |
Lintroduzione di volatili da cortile in aziende
già registrate ai sensi dellart. 14 del D.L.vo 336/99 è
consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) il proprietario o il
responsabile dellazienda deve aver preventivamente
informato il Servizio veterinario competente per
territorio con almeno 24 ore lavorative di anticipo dellintroduzione
degli animali;
b) gli animali devono essere mantenuti in quarantena
per 21 giorni, in una struttura in cui si applica il regime di
tutto pieno tutto vuoto, fisicamente separata da altre strutture
produttive.
Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio
effettua gli opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1, effettuando
se del caso campionamenti sulle partite introdotte.
Il Ministero della Salute, su richiesta delle Regioni e
Province autonome, può concedere deroghe alle modalità di
effettuazione della quarantena, sentito il Centro Nazionale di referenza per le
malattie dei volatili.
| Art. 3. Informazioni
obbligatorie |
Ai fini della profilassi delle malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile, anche a carattere zoonosico (che comportano
la possibile propagazione dallanimale alluomo), è disposto
lobbligo di riportare sulle carni fresche di volatili da cortile,
come definite allart. 2 del D.P.R. 495/97, nonché sulle
preparazioni e sui prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da
cortile, le indicazioni di cui agli artt. 4 -7 mediante lapposizione di
unapposita etichetta .
Sono
volatili da cortile le seguenti specie: polli, tacchini,
faraone, anatre e oche.
| ATTENZIONE:
Le disposizioni di cui ai successivi articoli 4-7 si
applicano a decorrere dal 45° giorno dalla data di pubblicazione
dellOrdinanza, ossia dal 17 ottobre 2005, e fino al 31 dicembre
2007 |
| Art. 4. Prescrizioni relative alle
carni fresche di volatili da cortile italiane |
1. Macellazione
Loperatore alimentare che effettua le operazioni di
macellazione delle carni di volatili da cortile deve fornire le seguenti
informazioni, mediante lapposizione su un apposita etichetta, sulla
carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:
a) la
sigla IT seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL
dellallevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di
accompagnamento di cui allart 1 del Decreto Ministeriale 11 febbraio
2003;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di
riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
2. Sezionamento
Loperatore del settore alimentare che effettua le
operazioni di sezionamento deve riportare le seguenti informazioni su un
apposita etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di
confezionamento o di imballaggio:
a) la sigla IT seguita dalla sigla
della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di
sezionamento delle carni;
b) data di sezionamento o il numero di lotto di
sezionamento;
c) numero di riconoscimento dello stabilimento di
sezionamento.
3. Più volatili interi o sezionati in unica
confezione
Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al
consumatore non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione (ma
comunque preconfezionate) le informazioni di cui ai punti precedenti possono
essere apposte sullimballaggio.
4. Carni frazionate nellesercizio di
vendita
Il punto vendita delle carni di volatili da cortile
intere o sezionate, ove presentate al consumatore finale non confezionate
individualmente allorigine, è tenuto ad esporre le
informazioni di cui sopra o a collocare suddette informazioni su un
etichetta da apporre sul prodotto preincartato.
In
sostanza, quando negli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie, reparti
macelleria di negozi alimentari) il prodotto venga ceduto al consumatore finale
in porzioni (ad esempio cosce di pollo, petti di tacchino in fette) o comunque
allo stato di non confezionato allorigine, le informazioni
possono essere esposte nel comparto del banco di vendita o, qualora il prodotto
sia preincartato (si considera prodotto alimentare
preincartato lunità di vendita costituita da un prodotto
alimentare e dallinvolucro nel quale è stato posto o avvolto negli
esercizi di vendita art. 1 D.Lgs. n. 109/92), su unetichetta
appositamente predisposta dal dettagliante.
| Art. 5. Prescrizioni relative alle
carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi Comunitari o
Terzi |
1. Introduzione diretta al macello di volatili da
cortile provenienti da Paesi Comunitari o Terzi
Loperatore alimentare, nel caso in cui introduca
direttamente al macello volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese
Membro o da Paese Terzo deve riportare sulletichetta delle carni ottenute
da tali volatili, che deve essere apposta su ogni singola confezione e
sullimballaggio:
a) lorigine: con specifica in chiaro del
Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
2. Introduzione ai fini del sezionamento di carni
fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi Comunitari o
Terzi
Loperatore alimentare nel caso in cui introduca
carni fresche di volatili da cortile ai fini del sezionamento da altro Paese
Membro o da Paese Terzo deve riportare sulletichetta apposta su ogni
singola confezione e sullimballaggio:
a) lorigine delle
carni: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il
numero di lotto di sezionamento;
c) il numero di riconoscimento dello
stabilimento di sezionamento.
3. Introduzione diretta per la commercializzazione di
carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi Comunitari o
Terzi
Loperatore del settore alimentare che introduca da
un Paese comunitario o Terzo carni di volatili da cortile, intere o sezionate
per essere commercializzate tal quali deve riportare sulletichetta
apposta su ogni singola confezione e sullimballaggio:
a)
lorigine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la
data di introduzione nel territorio italiano.
In questa
ipotesi, lOrdinanza non specifica come debba comportarsi, ai fini
dellinformazione al consumatore, il commerciante al dettaglio che
frazioni il prodotto introdotto in Italia per essere commercializzato allo
stato di non confezionato individualmente
allorigine.
Alluopo, lUfficio
Legislativo ha provveduto ad inviare apposito quesito al Ministero della
salute.
| Art. 6. Prescrizioni relative alle
preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile lavorati in
Italia con carni estere o italiane |
Loperatore alimentare che produce preparazioni o
prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, ai sensi
della normativa vigente, è tenuto ad apporre sulletichetta di ogni
singola confezione e sullimballaggio le seguenti informazioni:
a) lorigine della materia prima avicola, riportante la sigla IT seguita
dal numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione o sezionamento
delle carni oppure lindicazione del Paese comunitario o Terzo;
b) la
data di preparazione o il numero di lotto.
Si riteniamo che
gli esercizi di vendita al dettaglio che producano direttamente dette
preparazioni possano informare il consumatore con le modalità previste
dallart. 4 (punto 4).
| Art. 7. Prescrizioni relative alle
preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile provenienti
interamente da Paesi comunitari o terzi |
Loperatore del settore alimentare che introduca da
un Paese comunitario o Terzo preparazioni o prodotti a base di carne contenenti
carni di volatili da cortile, deve riportare sulletichetta le seguenti
informazioni :
a) origine: con specifica in chiaro del Paese di
provenienza;
b) data di introduzione nel territorio italiano .
Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto
dal D.L.vo 109/92, la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a
6 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento
dellattività da un minimo di 7 giorni a un massimo di 21
giorni.
Non si comprende come mai la sanzione non coinvolga anche
lart. 7, ma probabilmente si tratta di un errore materiale.
Carni fresche di volatili da cortile allevati in
Italia
| Carne di
(Nome
della specie di volatile da cortile)
..
IT
(N° identificativo registrazione
allevamento presso AUSL)
. Data
macellazione o numero lotto
N° riconoscimento stabilimento macellazione
IT
(Sigla provincia/e
allevamento che ha costituito lotto sezionamento)
Data sezionamento o numero lotto
..
N° riconoscimento stabilimento sezionamento
|
1. Dette informazioni, qualora il prodotto sia
confezionato allorigine, devono comparire nelletichetta apposta
sulla carcassa, su ogni singolo pezzo sezionato o sul materiale di
confezionamento o di imballaggio.
2. Qualora le carni siano presentate al
consumatore finale nel punto vendita allo stato di non confezionate
individualmente allorigine, le informazioni dovranno essere esposte
nel P.V. o collocate su unetichetta da apporre sul prodotto
preincartato.
Carni fresche di volatili da cortile provenienti da
Paesi UE o Terzi
| Carne di
(Nome
della specie di volatile da cortile)
..
Origine
... (Specifica in chiaro Paese di
provenienza)
Data macellazione o numero lotto
N° riconoscimento stabilimento macellazione
Data
sezionamento o numero lotto
..
N° riconoscimento stabilimento sezionamento
|
1. Dette informazioni devono essere riportate
sulletichetta delle carni, apposta su ogni singola confezione e
sullimballaggio. Si attendono istruzioni dal Ministero della salute
circa le modalità con cui le informazioni devono essere fornite quando
le carni siano presentate al consumatore finale nel punto vendita allo stato di
non confezionate individualmente allorigine.
2.
Qualora le carni di volatili da cortile siano introdotte da un Paese
comunitario o Terzo intere o sezionate per essere commercializzate tal quali,
sulletichetta apposta su ogni singola confezione e sullimballaggio
devono comparire le seguenti informazioni:
| Carne di
(Nome
della specie di volatile da cortile)
..
Origine
... (Specifica in chiaro Paese di
provenienza)
Data di introduzione nel territorio italiano
.
|
Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da
cortile allevati in Italia
| Denominazione
. (Tipo
di prodotto ed indicazione della materia prima avicola)
...
IT
.. (N° riconoscimento stabilimento
macellazione o sezionamento)
.
Data di preparazione o numero di lotto
|
Dette informazioni devono essere riportate
sulletichetta apposta su ogni singola confezione e
sullimballaggio.
Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da
cortile provenienti da Paesi UE o Terzi
| Denominazione
. (Tipo
di prodotto ed indicazione della materia prima avicola)
...
Origine:
. (indicazione del Paese
comunitario o terzo)
..
Data di preparazione o numero di lotto
|
Dette informazioni devono essere riportate
sulletichetta apposta su ogni singola confezione e
sullimballaggio.
Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da
cortile provenienti interamente dallestero
| Denominazione
. (Tipo
di prodotto ed indicazione della materia prima avicola)
...
Origine:
. (con specifica in chiaro
del Paese di provenienza)
.. Data di
introduzione nel territorio italiano
|
Dette informazioni devono essere riportate
sulletichetta