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FUMO: Le ultime novità dal Governo

 

Due importanti novità, non preventivabili sulla base della mera lettura del testo legislativo, sono emerse nelle ultime ore in merito all'applicazione della nuova legge sul fumo. Le novità sono ricollegabili a due provvedimenti, entrambi molto attesi, uno dei quali, l'accordo tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome, è stato reso conoscibile attraverso la pubblicazione sul sito del Governo, mentre l'altro, la circolare contenente indicazioni interpretative sui divieti conseguenti all'entrata in vigore della legge sul divieto di fumo, è stato diffuso esclusivamente dagli organi di stampa (ma se ne attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale). In base a quanto risulta, viena sancita esplicitamente:
1. l'applicazione del divieto ad ogni ambiente di lavoro (ma l'anticipazione sull'ufficiosa posizione del Ministero sull'argomento era stata pubblicata sul portale della Confesercenti, oltre che su "Commercio&turismo" );
2. la previsione dell'obbligo di vigilanza incombente sui titolari degli esercizi e connesse sanzioni.

ACCORDO MINISTERO-REGIONI
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato (per ora esclusivamente sul sito del Governo, www.governo.it, in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale), l'esito dell'atteso accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome, in materia di tutela della salute dei fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
In sintesi, dal 10 gennaio 2005 i titolari di locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, e dunque tutti gli esercenti un'attività imprenditoriale (non solo i pubblici esercenti, ma anche i titolari di esercizi commerciali e di altre attività), hanno l'obbligo di collocare nei locali in cui è vietato fumare cartelli contenenti le indicazioni che vi offriamo nel fac-simile allegato.
La mancata osservanza di questa disposizione sanzioni che saranno probabilmente aumentate del 10%, come previsto dall'emendamento al testo della legge Finanziaria 2005, attualmente all'esame delle Camere.

CIRCOLARE MINISTERIALE
Sugli organi di stampa (vedasi "Il Sole 24 Ore" di mercoledì 22 dicembre) è comparsa la circolare del Ministero della salute, datata 17 dicembre, contenente "indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge n. 3/2003, sulla tutela della salute dei non fumatori".
In base ad essa, si esprime indistintamente l'applicabilità del divieto a tutti i luoghi di lavoro.
"Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa (omissis)".
. Il divieto, dunque, si applica a qualsiasi luogo di lavoro, compresi quelli relativi ad attività commerciali e di servizi e agli stessi uffici dell'Associazione. Ne sfuggono esclusivamente, come sottolineato nella parte finale della circolare, "le abitazioni private ed i locali riservati ai fumatori, se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal DPCM 23 dicembre 2003.
"Le nuove prescrizioni del citato art. 51 sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei locali chiusi privati aperti a utenti o al pubblico (¿), ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori".
Il nuovo divieto, dunque, considerato il concetto di "utenti", riguardano anche i circoli privati. Inoltre, il divieto di fumo, come concepito in applicazione della legge n. 3/2003, è esteso alle discoteche, che finora beneficiavano del trattamento ad esse riservato dall'art. 3 della legge n. 584/75, che ammetteva l'esenzione dell'intero locale dall'osservanza del divieto, previa autorizzazione del Comune, ove si installasse un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione. Ora la deroga al divieto è ammessa esclusivamente ove si realizzino appositi locali per i fumatori, dotati delle attrezzature previste dal DPCM del 23 dicembre 2003. Fuori da quanto previsto dalla legge, che al riguardo si riferisce ai soli esercizi di ristorazione, la circolare afferma poi che "considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali (...).

Responsabilità dei titolari degli esercizi
La circolare precisa anche che "sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
1. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2. segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agenti ai quali compete la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione. Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.
I gestori dunque non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo, ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori.
E' eloquente il fatto che per giustificare l'obbligo, a carico dei titolari di pubblici esercizi, di attuare interventi attivi di dissuasione e di segnalare le infrazioni agli organi di accertamento, il Ministero ha "rispolvera" la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, che, però, era rivolta alla pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici ! Va rilevato infine che gli obblighi e le sanzioni posti a carico dei titolari dei pubblici esercizi, considerata la valenza generale del divieto, si applicheranno a qualsiasi datore di lavoro.

Allegato: Cartello NO SMOKING