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15/11/2004- E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241
del 13 ottobre scorso il decreto del ministero delle Politiche agricole
concernente 'Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di
etichettatura di carni di pollame', Il provvedimento, sollecitato dalle
organizzazioni di categoria, è stato redatto tenendo conto
dell'esperienza maturata per l'etichettatura delle carni bovine e propone un
progetto di norma tecnica che, oltre a salvaguardare quanto già in
vigore sull'uso di particolari diciture nella commercializzazione delle carni
di pollame (Regolamento Ce n. 1538/91 e decreto ministeriale 465/1999), prevede
un sistema di etichettatura volontaria in cui un'organizzazione di filiera
possa fornire, sulla base di un disciplinare approvato dal ministero, anche
informazioni sull'origine e talune caratteristiche o condizioni di produzione
delle carni o dell'animale da cui sono tratte. Il decreto stabilisce: i
requisiti delle organizzazioni che presentano un disciplinare per
l'etichettatura volontaria (rappresentare l'intera filiera o almeno i settori
allevamento e macellazione); lo schema di disciplinare; i requisiti degli
organismi indipendenti di controllo designati dagli operatori e dalle
organizzazioni; lo schema di piano dei controlli da parte di detti organismi;
la tipologia di informazioni facoltative da apporre in etichetta; le
modalità di applicazione delle etichette; la previsione di un programma
dei controlli e vigilanza da concordarsi con le Regioni; le norme transitorie
per il passaggio dal sistema previsto dal recedente decreto n, 465/99 e per
permettere agli operatori che dispongono di propria certificazione volontaria
di prodotto da adeguarsi alle regolamentazioni in esame; le modalità che
regolano la circolazione nel territorio italiano delle carni di pollame
etichettate in un altro stato membro della Ue e da Paesi terzi. L'etichetta
dovrà, in ogni caso, contenere le informazioni sull'origine e
provenienza delle carni sulla base di disciplinare approvati
dall'autorità competente per ciascun Paese della Ue e, nel caso di Paesi
terzi, il disciplinare approvato dall'autorità competente di quel Paese
deve essere autorizzato sulla base di legislazione riconosciuta equivalente a
quella comunitaria. Il decreto permetterà alle organizzazioni della
filiera avicola, in un contesto in cui l'opinione pubblica è stata
allarmata dall'epidemia di influenza aviaria che ha colpito molti Paesi
asiatici, di fornire informazioni sull'origine delle carni o dell'animale da
cui sono tratte e, pertanto, differenziare il prodotto italiano da quello
straniero. |