Scarti di macelleria ovvero sottoprodotti di origine animale:
Dopo una trattativa estenuante firmato l’accordo per la raccolta.

ACCORDO BIENNALE

TRA

La FEDERAZIONE NAZIONALE MACELLAI – FEDERCARNI con sede in Roma, piazza G.G. Belli , 2 – Codice Fiscale 8010097583, in persona del suo legale rappresentante GIORGIO GUAZZALOCA

La FIESA CONFESERCENTI – ASSOMACELLAI con sede in Roma, via Nazionale 60 – Codice Fiscale 80186510584 in persona del suo legale rappresentante GIAMPAOLO ANGELOTTI

E

La ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI GRASSI E PROTEINE ANIMALI – ASSOGRASSI con sede in Rozzano (MI), strada 7 palazzo S1 – Codice Fiscale 97281550158, in persona del suo legale rappresentante GENNARO PAPA

1. La FEDERCARNI e FIESA CONFESERCENTI

  • per consentire una corretta applicazione del Regolamento Comunitario 1774/2002 e le relative linee guida emanate dal Ministero della Salute, contenenti le norme sanitarie “Smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano prodotti in macelleria”,
  • per consentire una corretta applicazione dell’Autocontrollo sanitario conforme alla normativa Comunitaria;
  • si impegnano a portare a conoscenza delle Associazioni Provinciali e Regionali il presente accordo.

2. La FEDERCARNI e FIESA CONFESERCENTI si impegnano a portare a conoscenza di tutte le Associazioni federate il presente accordo precisandone i vantaggi ed il rapporto esclusivo esistente con l’Assograssi.

3. L’ASSOGRASSI tramite la FEDERCARNI e la FIESA CONFESERCENTI potrà stipulare accordi Regionali e/o Provinciali con le Associazioni aderenti alle Federazioni esclusivamente per i soci iscritti.

4. La FEDERCARNI e la FIESA CONFESERCENTI divulgheranno l’eventuale evoluzione della normativa sullo smaltimento dei prodotti di origine animale pubblicando note informative concordate dalle parti sui giornali di categoria.

5. La FEDERCARNI e la FIESA CONFESERCENTI attiveranno un osservatorio con Assograssi per la rilevazione trimestrale delle risultante della corretta applicazione del Regolamento Comunitario 1774/2002, sia per quanto attiene le modalità di conferimento che di raccolta.

6. La FEDERCARNI, e la FIESA CONFESERCENTI e l’ASSOGRASSI potranno esercitare la facoltà di disdetta del presente accordo, dopo il primo anno, esclusivamente per fondati motivi di inapplicabilità e/o di modifica del Regolamento 1774/2002.

7. Il costo previsto per la complessa attività sopra descritta è stimato in 30.000,00 euro biennale da ripartirsi in parti uguali tra i tre sottoscrittori.

8. L' ASSOGRASSI per parte sua verserà una quota biennale forfetaria omnicomprensiva di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna organizzazione in due rate annuali per il periodo 1 gennaio 2004 31 dicembre 2005.

9. Il presente accordo avrà vigore dal 01.01.2004 e scadrà il 31.12.2005. Può essere disdetto dal socio aderente o dallorganizzazione di categoria a mezzo di raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza naturale.

FEDERCARNI
Il Legale Rappresentante
Giorgio Guazzaloca
FIESA CONFESERCENTI
Assomacellai
Il Legale Rappresentante
Giampalo Angelotti
ASSOGRASSO
Il Legale Rappresentante
Gennaro Papa

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