Lo zucchero e i Pubblici Esercizi

Attenzione nuove Disposizioni

Si comunica che il Decreto Legislativo n· 51 del 20 febbraio 2004 in attuazione della “ Direttiva 2001/111/CE, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana” in vigore dal 29 febbraio 2004 – ha previsto- una norma specifica per la vendita e la somministrazione dello zucchero.

L’art., 2 comma 2, lettera f stabilisce:

“ lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato o lo zucchero bianco raffinato, può essere posto in vendita o somministrato solo se preconfezionato. Sulle bustine ( su quelle inferiori a 20 grammi non occorre indicare la quantità netta) può essere riportata la sola denominazione di vendita”.

Questa disposizione comporta certamente l’obbligo di vendere il prodotto preconfezionato.

Ci sono incertezze per quanto riguarda invece la somministrazione

Cosa si intende per SOMMINISTRAZIONE ?
la “somministrazione” secondo l’art.1 Legge 25 agosto 1991 n· 287 viene definita: “ la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all ‘uopo attrezzata”

Quindi si tratta sempre di vendita, ma per consumo sul posto.

Considerato che lo zucchero non viene venduto, in quanto zucchero, per il consumo sul posto, ma somministrato quale componente di pasti e bevande, come tale quindi dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione del Decreto Legislativo.

Alla luce delle nuove disposizioni che ne sarà dello zucchero messo a disposizione dei consumatori nei BAR per addolcire le bevande?

Tale zucchero non è messo in vendita, ma offerto gratuitamente ai clienti.

Se tali regole sono legate a motivi di igiene, cioè evitare il contatto dello zucchero con l’ambiente esterno, i metodi per evitare tale contatto sono già in atto con i cosiddetti dispencer.

L’utilizzo delle sole bustine, secondo noi, non è obbligatorio, anche perché esse sono citate dalla norma (Dlgs n 51) allo scopo di specificare che sulle bustine può essere riportata la sola denominazione di vendita, anziché la denominazione completa prevista dal Dlgs109 sull’etichettatura.

Inoltre, l’art. 2 comma 2 lett.e (Dlgs n· 51) stabilisce “sui prodotti preconfezionati di peso inferiori a 20 grammi non occorre indicare la quantità netta”.

se la nostra tesi non venisse accolta, risulterebbe chiaro l’intendo di privilegiare, come sempre, l’industria alimentare.

Comunque, la federazione Nazionale FIEPeT, ha già posto uno specifico quesito, ai responsabili ministeriali competenti, chiedendo se lo zucchero messo a disposizione dei clienti nei BAR dovrà essere offerto obbligatoriamente in apposite confezioni.

In attesa di chiarimenti si consiglia di evitare di mettere a disposizione dei clienti zucchero sfuso.

Tale raccomandazione è legata al fatto che le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da 2.000 EURO a 6.000 EURO

Cordiali saluti

Il Presidente FIEPeT
Sergio Taccioli
Il Coordinatore
Salvatore Petrone

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